PREMESSA
L’ACSI – Associazione di
cultura, sport e tempo libero, è una associazione
nazionale di promozione sociale che svolge attività nel settore della cultura, dello sport e del
tempo libero e del turismo sociale, fondata il 6 aprile
1960 a
Roma con atto del
Notaio Sabelli .
L’ACSI è riconosciuto dal CONI, ai fini sportivi, Ente di Promozione Sportiva con deliberazione del Consiglio Nazionale
del 24 giugno 1976 adottata ai sensi del
DPR n. 530 del 2 agosto 1974 e riconfermato con deliberazione
n 1224 del 15 maggio 2002 adottata in attuazione del D.Lgs. n. 242 del 23 luglio 1999.
L’ACSI è inoltre riconosciuta dal
Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con
decreto del 27 dicembre 1986.
L’ACSI è un Ente Nazionale di
Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale N. 45, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
ai sensi della legge n. 383 del 2000 .
L’ACSI dal novembre del 1999 è
membro effettivo dello CSIT (Confederation Sportive
Internationale Du Travail – International Labour Sports Confederation)
organismo internazionale di sport per tutti riconosciuto dal CIO.
CAP. 1
FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 1
Scopi
1. L’ACSI (Associazione
Centri Sportivi Italiani) è una associazione nazionale di promozione sociale con finalità
culturali, sportive, educative,
ricreative, assistenziali, e di
volontariato.
L’ACSI è una organizzazione democratica che si prefigge di potenziare,
coordinare e promuovere le attività culturali, sportive, educative, artistiche,
musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita
culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero.
L’ACSI, cura il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli
individui. Stimola i giovani,
all’amore al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione politico‑sociale,
aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo
sviluppo del libero associazionismo su
tutto il territorio nazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e
di arricchimento nelle relazioni fra gli
uomini.
L’ACSI dedica particolare attenzione ai
cittadini della terza età promovendo il mantenimento della salute, stimolando
lo sviluppo dell’integrazione sociale in modo da renderli attivi nella
vita sociale.
L’ACSI è una associazione che si
prefigge di sostenerne l’attività di volontariato in tutte le sue forme, nel settore sportivo, culturale e di
assistenza, come valore sociale, con una specifica attenzione ai soggetti che
incontrano maggiori difficoltà nell’inserimento della vita sociale soprattutto
nell’area del disagio giovanile.
L’ACSI nello svolgimento della funzione di promozione
sportiva e sociale dedica particolare cura ed attenzione alle attività dei
diversamente abili stipulando apposite convenzioni con
il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP ex FISD).
2.
A
tal fine l’ACSI si propone di:
a)
promuovere e l’organizzare attività fisico-sportive, ancorché
esercitate con modalità competitive e con finalità ricreative e formative nel
rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle
Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate;
b)
diffondere la pratica dello sport in tutte le sue discipline, anche
in collaborazione con Istituzioni
pubbliche e private, con altre
Associazioni, e con le Federazioni
sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare
cura all’azione promozionale e ricreativa;
c)
organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare
manifestazioni, corsi di formazione professionale, corsi per operatori sportivi, culturali, turistici
e di perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale,
nazionale e internazionale;
d)
organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e
giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di
promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico,
le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per
scopi turistici;
e)
informare ed interessare l’opinione pubblica ai problemi della
cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite
le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle
attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di
informazione, attività editoriali , emittenti radiofoniche e televisive, come
supporto alla divulgazione delle attività dell’ACSI;
f)
promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino,
delle persone disabili, la cooperazione culturale, il servizio civile, la
protezione civile, e di ogni altra
attività di difesa delle libertà civili.
g)
promuovere e sviluppare la costituzione di circoli ricreativi e
società sportive, di circoli culturali, gruppi di interesse, cooperative, ed
altre aree di attività, per la crescita di una nuova cultura associativa su
tutto il territorio nazionale e tra gli italiani che lavorano all'estero;
h)
promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e
valorizzare i beni ambientali e culturali;
i)
sviluppare l’attività di
indagine e di ricerca finalizzata alla promozione ed alla diffusione della
attività istituzionale dell’associazione.
j)
promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica per
indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle
attività occupazionali e di lavoro;
k)
l) organizzare
corsi di formazione in ambito sportivo ed attività di carattere agonistico
previa intesa con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive
Associate.
3. L’ACSI è una Associazione
no-profit e non persegue scopi di lucro.
Articolo 2
Le finalità
1.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi l’ACSI può:
a)
acquisire e gestire strutture, aree e impianti per le attività turistiche
e alberghiere, nonché per le attività culturali e per la pratica sportiva,
sale di intrattenimento, strutture per
lo svolgimento di rappresentazioni artistiche, musicali e comunque ad esse
connesse, in proprietà o in affidamento da enti pubblici o privati;
b)
svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per
il raggiungimento dei fini di cui all’art.1;
c)
rappresentare e tutelare nel loro complesso gli interessi dei
sodalizi associati, delle società sportive e dei circoli culturali e
ricreativi, nonché dei singoli associati, giovani, anziani, lavoratori e
pensionati, anche non comunitari con regolare permesso di soggiorno;
d)
Stipulare convenzioni e/o contratti con società. Enti, e altre entità
sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia
degli associati che dell’Associazione stessa:
e)
Promuovere, in attuazione del disposto di cui all’art. 78 della legge
n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni, l’istituzione di
Centri di Assistenza Fiscale:
f)
Esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità,
oppure da deliberazione dei propri organi:
Articolo 3
Rapporti con istituzioni
1. L’ACSI stabilisce rapporti di collaborazione con le
istituzioni pubbliche e private, in particolare con il CONI e le Federazioni sportive, con le organizzazioni culturali, sportive e
ricreative nazionali ed internazionali.
Salvaguardando la propria autonomia, può aderire a
Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni e promuovere e
partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, purché
senza fini di lucro, nonché aderire ad
associazioni che abbiano le stesse finalità dell’ACSI e che comunque con essa
non in contrasto o che perseguano scopi affini.
Articolo 4
La sede ed il logo
1. L’ACSI ha sede in Roma in Via Montecatini n. 5 ed ha
durata illimitata .
2. Il simbolo dell’ACSI è costituito da un cerchio che
circoscrive un arco con freccia, avente per sfondo il globo terracqueo.
I colori dell’ACSI sono il rosso e il blu.
La bandiera è configurata con il logo dell’ACSI e con il simbolo
dell'Associazione.
Articolo 5
Le pari opportunità
1.
L
'ACSI
è una Associazione retta da norme statutarie e
regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da
parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
2. L’ACSI stabilisce con Regolamento organico, redatto dalla Direzione Nazionale ed approvato dal Consiglio
nazionale, le norme per il proprio funzionamento associativo e per l’organizzazione e lo svolgimento delle varie
attività.
CAP. 2 - I SOCI
Articolo 6
Articolazione degli
associati
1. L’ACSI è composta da soci:
a) individuali
b) collettivi
2. Il socio è colui che aderisce liberamente alle finalità
dell’associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l’associazione si
prefigge espressi nel presente statuto.
Sono soci individuali i soggetti che si associano
autonomamente e direttamente all’ACSI tramite i Comitati regionali e
provinciali: i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori e tutti coloro che aderendo
singolarmente partecipano alla vita
dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo.
Sono soci collettivi le società sportive, polisportive, i
club, i cral, i centri di formazione, i centri sportivi ed ogni altro sodalizio
che abbia finalità non in contrasto con gli scopi
dell’ACSI.
Tutti i sodalizi che aderiscono all’ACSI dovranno essere
dotati di un proprio statuto e conservano la propria
autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
I sodalizi che aderiscono all’ACSI in
qualità di soci collettivi dovranno adottare per i propri associati
la tessera ACSI
valida
per l’anno in corso.
L'affiliazione all'ACSI redatta su apposito modulo è subordinata al voto di accettazione del comitato provinciale
competente per territorio e ratificata dalla Direzione nazionale.
Contro il diniego all’affiliazione da parte del Comitato
Provinciale può essere proposto ricorso alla Direzione Nazionale che deciderà
inappellabilmente.
Le modalità e le condizioni di affiliazione
all’ACSI sono disciplinate dalle norme annualmente deliberate dalla D.N. e dai
Regolamenti.
Articolo 7
Diritti degli
associati
1. Ogni socio dell'ACSI ha diritto di:
a)
partecipare a tutte le attività promosse
dall'Associazione rispettandone le norme previste dai regolamenti;
b)
usufruire di tutte le agevolazioni e
concessioni dell'Associazione.
c)
esprimere nelle sedi deputate ed ai vari
livelli il proprio voto per la scelta dei dirigenti dell’Associazione nonché
per l’approvazione e la modifica dello statuto.
Articolo 8
Doveri degli
associati
1. Ogni socio dell’ACSI ha il dovere di:
a)
osservare lo statuto sociale, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata
dagli organi direttivi dell’Associazione;
b)
corrispondere regolarmente le quote associative
stabilite annualmente;
c)
assicurare la democraticità negli organi (per
le società, circoli o gruppi) garantendo l’assenza di lucro e la elettività
delle cariche
d) risolvere ogni
questione o controversia esclusivamente nell’ambito dell’Associazione
attraverso i suoi organi, pena l’espulsione dall’associazione.
Articolo 9
Soci Collettivi
1. I soci collettivi hanno diritto:
a)
di partecipare alle attività promosse
dall’Associazione;
b)
di usufruire dei vantaggi e delle
agevolazioni dell’Associazione;
c)
di voto esercitabile su tutte le
materie oggetto di deliberazione da parte del Congresso Nazionale.
2. I
soci collettivi hanno il dovere :
a)
di osservare le norme ed i
regolamenti dell’Associazione nonché le deliberazioni assunte dagli organi di
direzione;
b)
di rispettare le modalità di
affiliazione all’Associazione e le condizioni economiche stabilite dagli organi
sociali;
c)
di dotarsi di uno statuto proprio che
non sia in contrasto con quello dell’Associazione;
Articolo 10
Conoscenza
delle norme associative
1. Tutti gli associati sia individuali che collettivi al momento della adesione ACSI devono prendere visione delle norme
che regolano i rapporti associativi ed in particolar modo delle condizioni e
delle garanzie stipulate dall’ACSI con primarie Compagnie Assicurative per gli
infortuni dei soci, la responsabilità civile ed ogni altra forma di tutela che
gli organi di direzione dei sodalizi intendono sottoscrivere, impegnandosi a
farle osservare.
2. L’adesione all’ACSI comporta automaticamente l’accettazione di
tutte le norme e condizioni espresse nel comma precedente.
Articolo 11
Decadenza degli
associati
1. I soci, sia individuali che collettivi, cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a)
dimissioni volontarie;
b)
mancato rinnovo dell’adesione;
c)
mancato pagamento della quota associativa;
d)
scioglimento volontario dell’affiliato;
e)
revoca dell’affiliazione a seguito della
perdita dei requisiti;
f)
cessazione per radiazione comminata dai competenti organi di
giustizia.
2. Il mancato rispetto dei doveri instaura il procedimento
disciplinare a seguito del quale può essere disposta la sospensione o
radiazione dall’Associazione;
Il provvedimento di sospensione cautelare, ove prevista
nei regolamenti, ha efficacia per tutti i livelli della stessa.
3. La perdita della qualifica di socio non da diritto alle restituzione delle quote associative
Articolo 12
Titoli di merito
1.
A
riconoscimento di meriti acquisiti, il Congresso Nazionale su proposta della Direzione nazionale può conferire particolari titoli di merito,
a coloro che assicurano significativi vantaggi all’Associazione.
Art. 13
Riconoscimento ai
fini sportivi
1. Il riconoscimento ai fini
sportivi delle società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, avviene
da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, se a ciò
delegata da parte della Direzione Nazionale dell’ACSI.
2. Per ottenere il riconoscimento sportivo gli statuti
delle Società o Associazioni sportive:
a)
devono essere approvati dalla Giunta
Nazionale del CONI o, se a ciò delegata dalla Direzione
Nazionale ACSI
;
b)
devono prevedere l’obbligo di conformarsi
alle norme e direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti ACSI;
c)
devono conformare la loro struttura ed i
rispettivi statuti alle prescrizioni contenute nell’art. 90 della legge
289/2002;
d)
deve essere sancito il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI
(n.1270 del 15 luglio 2004) da parte dei tesserati e dei dirigenti delle
predette associazioni.
CAP. 3 - STRUTTURA
Articolo 14
Articolazione
dell’Associazione
1. L’attività organizzativa dell’ACSI si esplica attraverso i seguenti livelli di rappresentanza unitaria:
a)
livello nazionale
b)
livello regionale
c)
livello provinciale
Articolo 15
Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’ACSI:
a)
il Congresso Nazionale
b)
la Direzione
nazionale
c)
il Consiglio nazionale
d)
il Collegio nazionale dei Revisori
dei Conti
e)
il Collegio nazionale dei Garanti
f)
i Comitati regionali
g)
i Comitati provinciali
h)
la Commissione
d’Appello
i)
il Procuratore sociale
2. Sono organismi tecnici:
a) le commissioni tecniche nazionali
CAP. 4 - CONGRESSO NAZIONALE
Articolo 16
Il Congresso
Nazionale
1. Il Congresso nazionale è il supremo organo deliberante
dell’associazione.
Ad esso partecipano, con il
diritto di voto, i delegati eletti nei Congressi provinciali in ragione di 1 delegato
ogni 20 sodalizi affiliati;
Partecipano al Congresso senza diritto di voto, il
Presidente Nazionale, i componenti
la Direzione Nazionale
,
i componenti il Consiglio Nazionale, i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti, i componenti il Collegio dei Garanti.
Non sono ammessi alla partecipazione al Congresso coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote
associative di tesseramento e di affiliazione e di riaffiliazione e quanti
stiano scontando sanzioni disciplinari. Per quanto riguarda l’ordinamento
sportivo, sono sanzioni disciplinari preclusive quelle relative alla squalifica
o alla inibizione.
La Direzione Nazionale
emanerà 60 giorni prima della indizione del Congresso Nazionale quadriennale le
norme che disciplinano le modalità ed i tempi di elezioni dei delegati dei congressi provinciali e regionali.
2. Il Congresso nazionale è convocato:
a)
in sessione ordinaria elettiva ogni quattro anni:
§
per indicare le linee generali e le linee d’azione dell’Associazione;
§
per modificare lo statuto (a maggioranza di almeno 2/3 dei voti
congresssuali);
§
per eleggere il Presidente
dell’Associazione;
§
per eleggere i componenti della
Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti, del Collegio dei Garanti;
§
per deliberare lo scioglimento dell’Associazione secondo le modalità
previste nel successivo art. 44.
La celebrazione del Congresso
ordinario dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi ;
b)
in sessione straordinaria:
§
per esaminare proposte di modifica dello Statuto;
§
per ricostituire Organi elettivi decaduti o singoli membri degli stessi,
qualora non sia possibile l’integrazione con i primi dei non eletti a
condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti
dall’ultimo eletto;
§
per deliberare in ordine alle istanze di scioglimento dell’Ente.
3. Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale su
deliberazione della Direzione Nazionale con modalità idonee ad assicurare la
più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto
e la massima rappresentatività dei delegati.
I componenti
la Direzione Nazionale
non possono rappresentare associazioni e società direttamente.
L’avviso di convocazione del Congresso deve contenere
oltre l’O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviato ai
delegati almeno 30 giorni prima della data di inizio
dei lavori tramite il servizio postale (Raccomandata a r.), telefax, e-mail.
Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei delegati
aventi diritto ed in seconda convocazione il Congresso è valido qualsiasi sia
il numero dei delegati intervenuti.
Il Congresso elegge il Presidente dell’Assemblea e
la Commissione
per il
seggio elettorale e lo scrutinio dei voti.
4.
La Commissione Verifica
Poteri
si insedia prima del
Congresso e viene eletta dalla Direzione Nazionale ed è composta di 3 membri di
cui uno con funzioni di Presidente. Sono compiti della Commissione Verifica
Poteri:
a)
l’accertamento della
rappresentatività e del diritto di voto dei singoli delegati;
b)
la consegna ai delegati dei documenti che attestino la idoneità alla
partecipazione alle operazioni di voto.
I componenti
la Commissione Verifica
Poteri
e della Commissione per il Seggio Elettorale non
possono essere candidati alle cariche elettive dell’Associazione.
5. Il
Congresso delibera sempre a maggioranza semplice dei voti congressuali, salvo
le eccezioni previste dal presente statuto.
6. E’
previsto l’obbligo di convocazione del Congresso qualora ne faccia richiesta la
metà più uno degli aventi diritto al voto oppure la
metà più uno dei componenti
la Direzione Nazionale.
CAP. 5
ORGANI DIRETTIVI CENTRALI
Articolo 17
Il Consiglio
Nazionale
1. Il Consiglio nazionale è composto da 51 membri eletti dal Congresso nazionale scelti fra i delegati; si riunisce su
convocazione del Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno e ogni
qualvolta ne facciano motivata richiesta la metà più uno dei suoi componenti.
La convocazione dovrà essere inviata per posta
(raccomandata a r.), telefax, e-mail, almeno 20 giorni prima della convocazione. La seduta è ritenuta valida
in prima convocazione se presenti almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide
qualora approvate dalla metà più uno dei presenti dopo l’avvenuta costituzione
dell’organo.
2. Sono compiti del Consiglio nazionale:
a)
approvare il conto economico,
unitamente allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;
b)
nominare i componenti delle Commissioni
tecniche nazionali su proposta della Direzione nazionale;
c)
verificare la politica dell'Associazione e le
scelte operate dalla Direzione
nazionale;
d)
ratificare le nomine dei rappresentanti
dell'Ente a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;
e)
approvare il regolamento organico proposto
della Direzione nazionale.
3.
In
caso di mancata approvazione del conto consuntivo si ha la decadenza del
Presidente e della Direzione Nazionale che restano in carica, solo per
l’ordinaria amministrazione, fino alla convocazione e celebrazione del
Congresso Nazionale Straordinario per il rinnovo degli organi decaduti, che
dovrà essere celebrato entro 90 giorni.
Articolo 18
La Direzione
Nazionale
1.
La
Direzione
nazionale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede e da 14 membri eletti dal
Congresso nazionale.
Si riunisce su convocazione del Presidente
dell'Associazione, almeno quattro volte all'anno e
ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta almeno dai 2/3 del componenti.
La convocazione dovrà essere inviata per posta
(raccomandata a r.), telefax, e-mail, almeno 20 giorni prima della
convocazione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la
metà dei componenti ed in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni della Direzione
Nazionale sono assunte con la maggioranza dei presenti.
La Direzione
nazionale elegge tra i suoi componenti,
il Vice Presidente Vicario.
La Direzione Nazionale
può articolarsi al suo interno con incarichi di
responsabilità in settori specifici e può nominare il Tesoriere anche esterno
alla Direzione.
2. Sono
compiti della Direzione nazionale:
a)
programmare e coordinare tutta
l’attività dell’Associazione secondo le direttive emanate dal congresso
Nazionale;
b)
attuare le deliberazioni del Congresso
nazionale, garantendo l’esecutività delle decisioni;
c)
predisporre ed approvare il programma
economico preventivo dell’Associazione;
d)
predisporre il conto economico, unitamente
allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa da portare in approvazione al
Consiglio Nazionale;
e)
provvedere alla presentazione al CONI del
bilancio preventivo e del consuntivo, dopo l’approvazione dell’organo
competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
f)
stabilire rapporti con le altre organizzazioni similari e con altri
organismi pubblici;
g)
nominare i rappresentanti dell’Associazione
a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;
h)
nominare e/o sostituire i delegati ai fini
della costituzione della rappresentanza dei livelli territoriali
dell’associazione, al fine di garantire una maggiore crescita dell’Associazione
in tutti gli ambiti territoriali sia nazionali che internazionali;
i)
deliberare il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella
gestione o di gravi o ripetute violazioni da parte degli organi periferici, ovvero
in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi ;
j)
nominare e revocare gli incarichi Tecnici Nazionali;
k)
emanare e la modificare i regolamenti dell’A.C.S.I.;
l)
nominare della Commissione Verifica Poteri:
m)
nominare della Commissione d’Appello;
n)
nominare il Procuratore sociale;
o)
deliberare sulla concessione di provvedimenti
di indulto e di amnistia;
p)
indire il Congresso nazionale.
q)
esercitare il controllo di legittimità sulle
assemblee dei congressi provinciali e regionali.
3.
In
caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti
la Direzione
, si ha la decadenza immediata dell’ organo e del Presidente cui spetta
l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario
che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.
4.
In
caso di dimissioni non contemporanee nell’arco del quadriennio della metà più uno
dei componenti
la Direzione Nazionale
si ha la decadenza dei membri della Direzione . In tal caso il Presidente, che
rimane in carica provvede entro 90 giorni alla celebrazione del Congresso
Straordinario per il rinnovo.
5. In
caso di mancata approvazione del
conto consuntivo si applica la norma di cui all’art. 17 comma
3.
Articolo 19
Il Presidente
Nazionale
1. Il Presidente dell’Associazione convoca e presiede le
riunioni della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.
E’ il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi, ed ha le
funzioni di rappresentanza e di collegamento con le associazioni, gli enti
pubblici e privati e gli organi di Stato.
Può delegare, in sua assenza, il Vice Presidente che lo
coadiuva nelle sue mansioni.
2. Il Presidente è responsabile
delle attività organizzative e del funzionamento dell’Associazione di fronte al
Congresso e provvede alla esecuzione delle
deliberazioni assunte dagli organi.
Il Presidente, in caso di impedimento, e per particolari materie, può conferire
funzioni di rappresentanza e di gestione al Vice Presidente Vicario.
3. Il Presidente può inoltre
concedere la grazia al socio che sia stato colpito da
provvedimenti disciplinari. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione
irrogata e nel caso di radiazione devono essere decorsi almeno cinque anni
dall’adozione della sanzione definitiva.
4. In
caso di
dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente
si ha la decadenza immediata della Direzione Nazionale. In tal caso la gestione
ordinaria è affidata al V. Presidente e dovrà essere celebrato il Congresso
entro 90 giorni.
Articolo 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla
tutta l'attività finanziaria e patrimoniale dell'Associazione; verifica la
regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle
scritture contabili.
Relaziona sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuale.
E’ composto da 3 membri effettivi
e da 3 supplenti eletti dal Congresso
nazionale fra coloro che sono in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per
l’esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra non tesserati
all’ACSI.
Il
Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti viene eletto direttamente dal Congresso.
Il
Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori
dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia o all’Albo dei Dottori
Commercialisti.
2. Per la validità della seduta del Collegio dei Revisori
dei Conti è necessaria la presenza di almeno due componenti il Collegio. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte
a maggioranza .
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene invitato a partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale e del Consiglio
Nazionale.
3.
In
caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale,
il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica a conclusione del
quadriennio in corso.
In caso di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme previste dal codice civile. Nella ipotesi di sostituzione di membri effettivi del
Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile.
CAP. 6
CONGRESSI E ORGANI REGIONALI
Articolo 21
Il Congresso Regionale
1. Il Congresso regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell’Associazione a
livello regionale.
E' convocato in Assemblea ordinaria dal Presidente
regionale ogni quattro anni, di norma prima del Congresso Nazionale, per
eleggere il Presidente e i componenti il Comitato
Regionale.
2. Il Congresso è convocato dal Presidente Regionale su
deliberazione del Consiglio Regionale con modalità idonee ad assicurare la più
ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la
massima rappresentatività dei delegati.
L’avviso di convocazione del Congresso deve contenere
oltre l’O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviato ai
delegati almeno 20 giorni prima della data di inizio
dei lavori tramite il servizio postale (Raccomandata a r.), telefax, e-mail.
Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le deliberazioni
sono assunte con la maggioranza dei presenti.
3. Il congresso regionale può essere inoltre convocato in
sessione straordinaria:
a)
dalla Direzione nazionale quando ne ravvisa i motivi
eccezionali;
b)
dal Presidente regionale quando ne abbia ricevuta richiesta
motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Comitato o dalla metà più uno degli aventi diritto al
voto.
4. In
caso di dimissioni contemporanee
della metà più uno dei componenti il Consiglio
Regionale , si ha la decadenza immediata dell’ organo e del Presidente cui
spetta l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso
Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.
5. Al Congresso regionale partecipano, con diritto di
voto, i delegati eletti nei rispettivi Congressi provinciali che costituiscono
l’assemblea stessa secondo le modalità previste dall’art. 25
comma 5.
6.
Inoltre il Congresso Regionale:
a)
elegge il Presidente Regionale;
b)
elegge i componenti del Consiglio regionale;
Articolo 22
Gli Organi Regionali
1. Sono organi regionali:
-
Il
Congresso;
-
Il
Consiglio;
-
Il
Presidente.
2. Sono
organismi tecnici:
- le
commissioni tecniche.
Articolo 23
Il Comitato Regionale
1. Il
Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione qualora siano presenti un numero di
Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella
stessa regione, fatta eccezione per
la
Valle
d’Aosta.
2. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e dai
componenti il Consiglio Regionale eletti nel Congresso Regionale, in ragione
di:
§
5 componenti per Regioni fino a 3 province;
§
7 componenti per Regioni con almeno 4 o 5 province;
§
11 componenti per Regioni con oltre 5 province;
§
13 componenti per Regioni con oltre 9 province.
Elegge fra i suoi componenti il vice Presidente ed il Segretario.
Elegge i componenti le
commissioni tecniche regionali.
Il Consiglio regionale rappresenta l’Associazione nella
regione, e nel quadro delle direttive del Congresso
nazionale e delle decisioni della Direzione nazionale, elabora piani e promuove
attività per la realizzazione di una politica sociale secondo gli scopi
previsti dall’art. 1 del presente statuto.
La convocazione dovrà essere inviata per posta (raccomandata ar.)
telefax, e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta
valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Regionale:
-
rende
esecutive le decisioni assunte dal Congresso Regionale;
-
coordina,
promuove e sviluppa l’attività e la presenza dei Comitati Provinciali;
-
tutela gli
interessi degli associati presso le istituzioni pubbliche e private;
-
promuove ed
organizza in collaborazione con i Comitati Provinciali iniziative e
manifestazioni a carattere regionale.
4. Qualora in una regione non
sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di Comitati
Provinciali come specificato al comma 1 del presente articolo,
la Direzione Nazionale
nominerà un delegato con il compito di promuovere l’attività dell’Associazione
e di addivenire alla costituzione di un Comitato,
favorendo la costituzione di nuovi Comitati.
L’incarico durerà sei mesi e
potrà essere prorogato fino al massimo di un anno.
Il Delegato Regionale ha
l’obbligo di rendicontare alla Direzione Nazionale
sulla attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato
funzionamento.
5.
In
caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio regionale , si ha la decadenza immediata dell’ organo e del
Presidente cui spetta l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del
Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 90 giorni.
6.
In
caso di dimissioni non contemporanee nell’arco del quadriennio della metà più
uno dei componenti il Consiglio Regionale si ha la
decadenza dei Consiglieri. In tal caso il Presidente che rimane in carica provvede
entro 90 giorni alla indizione e celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.
7. Qualora al Comitato Regionale
sia riconosciuta autonomia amministrativo-contabile, dovrà essere redatto il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo e dovrà essere eletto il Collegio
Regionale dei Revisori dei Conti.
8. Nell’ipotesi di cui al comma
precedente si applicano le disposizioni che vigono per gli organi provinciali.
Articolo 24
Il Presidente
Regionale
1. Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio regionale;
rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato stesso, e ne ha la
rappresentanza legale; presiede altresì le riunioni delle Commissioni tecniche
regionali.
2. Il
Presidente Regionale è responsabile unitamente ai componenti il Consiglio della gestione del Comitato
Regionale di fronte al Congresso ed al
Consiglio Nazionale, oltre che nei confronti dei soci aventi sede nel suo
territorio.
3. In
caso di
dimissioni o di impedimento
definitivo del Presidente Regionale si ha la decadenza immediata del Consiglio
Regionale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vice Presidente e
dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.
CAP. 7
CONGRESSI E ORGANI PROVINCIALI
Articolo 25
Il Congresso
Provinciale
1. Il
Congresso provinciale è l’organo più importante del livello provinciale esso
discute la politica associativa, le linee programmatiche del territorio di
competenza esaminando nel contempo i risultati
conseguiti nel quadriennio. Compongono il Congresso provinciale, e vi
partecipano con diritto di voto, i Presidenti (o loro delegati) in
rappresentanza dei sodalizi affiliati operanti nella provincia.
Il Congresso ordinario elettivo è convocato dal Presidente
provinciale competente per territorio, in via ordinaria, ogni quattro anni e comunque prima del Congresso regionale.
2. Il Congresso è convocato dal Presidente Provinciale su
deliberazione del Consiglio Provinciale con modalità idonee ad assicurare la
più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto
e la massima rappresentatività degli affiliati.
L’avviso di convocazione del Congresso deve contenere
oltre l’O.d.G. il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviato ai
delegati almeno 30 giorni prima della data di inizio
dei lavori tramite il servizio postale (Raccomandata a r.), telefax, e-mail.
Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda
convocazione qualsiasi sia il numero dei affiliati presenti.
3. Il Congresso Provinciale può essere inoltre convocato
in sessione straordinaria:
a)
dalla Direzione nazionale quando ne
ravvisa i motivi eccezionali;
b)
dal Presidente Provinciale quando ne
abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il
Consiglio o dalla metà più uno degli
aventi diritto al voto.
c)
nei casi di decadenza anticipata del
Presidente e del Consiglio o per la sua ricostituzione qualora, a seguito di
decadenza di singoli componenti in misura non superiore alla metà, non sia
possibile l’integrazione con i primi dei
non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei
voti conseguiti dall’ultimo eletto.
4. Il Congresso elettivo ordinario approva la relazione
politica, discute e approva le linee di politica
associativa fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti
generali dell'Associazione.
5.
Inoltre il Congresso:
c)
elegge il Presidente Provinciale;
d)
elegge componenti del Consiglio provinciale;
e)
elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
f)
elegge fra i soci i delegati al Congresso Regionale ed i
delegati al Congresso Nazionale in misura di 1 delegato ogni 20 sodalizi
affiliati.
6. Il Congresso provinciale si
costituisce in Assemblea annuale dei affiliati per
l’approvazione del conto consuntivo del Comitato Provinciale.
7. Nei
Congressi Provinciali possono essere rilasciate deleghe nel numero di seguito
specificato:
1 delega,
se al Congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati votanti:
2 deleghe fino a 200 affiliati votanti;
3 deleghe
fino a 500 affiliati votanti.
8. I componenti
la Direzione
Nazionale
non possono rappresentare affiliati direttamente.
Articolo 26
Gli organi provinciali
1. Sono organi provinciali:
-
Il
Congresso;
-
Il
Consiglio direttivo,
-
Il
Presidente;
-
Il
Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Sono
organismi tecnici:
-
le commissioni tecniche.
Articolo 27
Il Comitato
Provinciale
1. Il Comitato Provinciale dell’ACSI è costituito qualora siano
affilate nel territorio di competenza almeno 3 affiliati .
2. La composizione
del Consiglio direttivo viene determinata con un
numero di:
§
5 componenti per province con almeno 3 affiliati;
§
7 componenti per province con almeno 25 affiliati;
§
11 componenti per province con più di 25 affiliati.
3. La convocazione del Consiglio direttivo dovrà essere
inviata per posta (raccomandata ar.) telefax, e-mail, almeno 7 giorni prima
della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti
la metà più uno dei componenti e in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio
direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio direttivo provinciale:
a)
attua i deliberati del Congresso ed ha il compito di
affiancare l'azione del Presidente nel coordinare e sviluppare tutta l'attività
dell'Associazione nella provincia;
b)
eleggere tra i consiglieri del Comitato , il vice Presidente ed il
Segretario;
c)
ha potere deliberante in ordine all'accettazione delle
domande di affiliazione e del tesseramento dei soci secondo i regolamenti e le
norme annualmente emanate dagli organi centrali;
d)
può costituire commissioni o nominare responsabili per la
gestione delle varie attività e per lo sviluppo di particolari problemi;
e)
predispone ed approva il programma preventivo;
f)
predispone il conto consuntivo da portare in approvazione al
Congresso degli affiliati entro il 30
aprile di ogni anno
g)
nomina i propri rappresentanti negli organismi pubblici e
privati;
h)
può stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti
di promozione ed organizzazioni similari;
i)
elegge le Commissioni tecniche provinciali.
5. In
caso di mancata approvazione del
conto consuntivo si applica la norma di cui all’art. 17 comma
3 prevista al livello nazionale
6. Qualora in una provincia non
sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di un numero di affiliati come specificato al comma 1 del presente
articolo,
la
Direzione Nazionale
nominerà un delegato con il compito di
promuovere l’attività dell’Associazione e di addivenire alla costituzione di un
Comitato, favorendo la costituzione di nuovi sodalizi.
La durata dell’incarico durerà
sei mesi e potrà essere prorogata fino al massimo di un anno.
Il Delegato ha l’obbligo di rendicontare alla Direzione Nazionale sulla attività svolta
e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.
Articolo 28
Il Presidente Provinciale
1. Il Presidente provinciale è eletto dal Congresso
provinciale, dura in carica quattro anni; ad esso sono
conferite le seguenti funzioni:
a)
rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato
provinciale e ne ha la rappresentanza legale;
b)
convoca e presiede il Consiglio
provinciale ogni qualvolta lo ritenga necessario (comunque almeno ogni tre
mesi) o anche su richiesta motivata di almeno i 2/3 dei componenti;
c)
attua le decisioni del Consiglio, ed è
responsabile della gestione delle attività;
d)
promuove, in accordo con il Consiglio
provinciale, la formazione di società o circoli coordinandone l’attività
e)
organizza manifestazioni, promuove dibattiti
per il potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica della
cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti dall’art. 1
del presente statuto;
f)
mantiene i collegamenti con il Comitato Regionale e
la Direzione Nazionale
dell’Associazione.
2.
In
caso di dimissioni o impedimento definitivo del
Presidente Provinciale si ha la decadenza immediata del Consiglio Direttivo
Provinciale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vice Presidente e
dovrà essere celebrato il Congresso entro 90 giorni.
Articolo 29
Il Collegio Provinciale dei
revisori dei Conti
1. Il Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, ha la
funzione di controllo amministrativo e contabile dell’attività del Consiglio
Provinciale.
Il Collegio è composto da tre
membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti sarà eletto direttamente dal Congresso.
In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il
membro supplente più anziano di età.
2. Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
Provinciali si svolgono in analogia a quelle del Collegio Nazionale.
In caso di decadenza del Presidente provinciale e del
Consiglio direttivo il Collegio dei Revisori dei Conti non decade.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il Collegio
Nazionale.
Articolo 30
Le delegazioni zonali
1. Per particolari esigenze organizzative il Comitato
provinciale competente per territorio, su proposta del
Presidente o dei 2/3 del Consiglio provinciale può costituire delegazioni
zonali e nominarne il delegato.
La delegazione zonale coordina l’attività delle società e
dei circoli nell’ambito del suo territorio applicando i deliberati e le
direttive del Comitato provinciale.
CAP. 8
IL PATRIMONIO
Articolo 31
Costituzione del
patrimonio
1. Il patrimonio dell’ACSI è costituito da beni mobili ed
immobili nonché dalle quote di affiliazione delle
società sportive, circoli ed dalle altre aree di attività, dalle quote di
tesseramento dei soci, dai contributi o donazioni di Enti e privati. Il
patrimonio dell’ACSI è unico.
2. E’ fatto divieto assoluto di distribuire eventuali
avanzi di gestione o di riserve tra i soci, con l’obbligo di reinvestire
l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali previste dallo statuto.
Articolo 32
Responsabilità degli
organi
1. I Comitati provinciali hanno piena autonomia
patrimoniale e finanziaria rispetto all’A.C.S.I Nazionale. in quanto sono organi giuridicamente, amministrativamente ed economicamente
indipendenti e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte
esclusivamente con il loro patrimonio.
2. I rapporti di natura amministrativa ed eventuali
contributi di natura finanziaria o di materiali, disposti dalla Direzione
nazionale a favore degli organi periferici, costituiscono il contributo della attività associativa propria dell’ACSI senza
assunzioni di responsabilità formale nei
confronti delle strutture territoriali.
3.
La
Direzione
nazionale ha facoltà di controllare la regolarità,
l’efficacia della gestione e la osservanza dei fini
statutari da parte degli organi periferici.
Articolo 33
Le fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento sono di rispettiva competenza del livello nazionale e
provinciale.
Esse sono
costituite:
-
dai proventi del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione;
-
dalle quote associative determinate annualmente dalla Direzione
Nazionale;
-
dalle quote di tesseramento degli associati determinate dalla
Direzione Nazionale;
-
da contributi di Enti e di Associazioni pubblici e privati;
-
da lasciti, donazioni, erogazioni ed oblazioni volontarie;
-
dai proventi derivanti dalle attività sociali organizzate, dalle
manifestazioni e dai servizi erogati dall’Associazione.
CAP. 8
AUTONOMIA DELL'ACSI
Articolo 34
Autonomia degli
organi
1. Per garantire la propria autonomia l'ACSI, ai sensi
dell'art. 1 del presente statuto, stabilisce quanto segue:
a)
l'autonomia della Direzione Nazionale, dei Comitati
regionali e provinciali garantisce la libertà di iniziativa degli organi
privilegiando le istanze che emergono dalla base;
b)
non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da
partiti politici o da altri organismi estranei alla Associazione;
c)
le strutture dell'ACSI non possono operare presso locali
sedi di partiti politici;
d)
le sedi dell'ACSI non possono ospitare attività di partito;
e)
è fatto divieto svolgere attività in contrasto con il
presente statuto.
CAP. 9
ORGANI DI GIUSTIZIA
Articolo 35
Composizione degli
organi di giustizia
1. Gli organi di garanzia e
giustizia dell’ Associazione che hanno competenza
disciplinare sono:
a)
il Collegio
dei Garanti
b)
la Commissione
d’appello
c)
il Procuratore sociale
A essi
sono demandati i provvedimenti in ordine alle infrazioni alle norme statutarie
e regolamentari ed alle deliberazioni assunte dagli organi
dell’Associazione. Esercitano la loro
attività giurisdizionale secondo un Regolamento di giustizia.
2. Il Collegio dei Garanti è
l’organo di giustizia di primo grado.
La Commissione
d’appello rappresenta l’organo di giustizia di secondo grado, ed è nominata
dalla Direzione Nazionale ed è composta da 3 membri
effettivi, che eleggeranno al loro interno un Presidente, e 3 supplenti scelti
tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l’esercizio della
funzione e possono essere scelti anche tra non tesserati all’ACSI.
Il Regolamento dovrà prevedere
i due gradi di giudizio attribuiti ai diversi organi, nonché il diritto alla difesa ed al contraddittorio, la possibilità di ricusazione del
giudice, l’obbligo di astensione dello stesso e la revisione del giudizio,
l’esecutività immediata della sentenza, la celerità del procedimento
disciplinare, la riabilitazione.
3. Gli organi di giustizia non
decadono in caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale.
4. Il
mandato degli organi di giustizia è di quattro anni e
può essere rinnovato per non più di due volte.
Articolo 36
Il Collegio dei
Garanti
1. Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti eletti dal Congresso nazionale.
Elegge al proprio interno il Presidente del Collegio, il
quale partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale. Le riunioni del
Collegio dei Garanti sono convocate almeno 7 giorni prima del loro svolgimento.
Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di 3 componenti.
Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono assunte a
maggioranza assoluta.
2. Il Collegio dei Garanti delibera in ordine:
a)
a fatti illeciti commessi da tesserati ai danni
dell'Associazione;
b)
alle controversie insorte sulle violazioni dello statuto, dei
regolamenti e delle deliberazione degli organi dell’Ente ;
c)
alle controversie tra i soci e tra organi dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Garanti vigila inoltre sulla osservanza di tutte le norme e disposizioni emanate
dagli organi competenti.
4. Il Collegio dei Garanti,
organo di 1° grado giudica assicurando il diritto alla difesa e delibera a
maggioranza dei presenti, applicando le seguenti sanzioni:
-
richiamo
-
diffida
-
deplorazione
-
sospensione cautelativa dalla qualifica e dalla attività
-
radiazione
Il collegio adotta le
deliberazioni entro 30 giorni dal deferimento del soggetto da parte del
Procuratore sociale, salvo facoltà di interruzione del
termine, per esperire supplementi di
istruttoria e comunque non oltre 60 giorni.
Il ricorso avverso
le decisioni del Collegio dei Garanti devono essere impugnate, pena
decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Le decisioni emesse in primo
grado sono esecutive, salva la facoltà per
la Commissione
d’appello
di sospensiva, su istanza di parte, dell’efficacia
della decisione impugnata.
Articolo 37
La Commissione
d’appello
1.
La Commissione
d’appello
è formata da 3 componenti nominati dalla Direzione Nazionale. Le sedute sono valide con la
presenza dei 3 componenti.
La Commissione
d’appello, organo di 2° grado, delibera a maggioranza dei presenti ed emette
provvedimenti su istanza degli interessati
La Commissione
giudica
entro 20 giorni sulle istanze di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 45 giorni dalla
presentazione dei ricorsi di merito.
Le deliberazioni della
Commissione d’appello sono notificate all’interessato, al Collegio dei Garanti,
ed alla Direzione Nazionale.
Le
decisione dell’organo di giustizia di 2° grado sono
inappellabili.
2. L’istanza relativa alla richiesta di riabilitazione alla Commissione d’Appello può essere
presentata:
-
quando siano
trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata
eseguita o si sia estinta;
-
quando in tale
periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
Articolo 38
Il Procuratore
sociale
1. Al Procuratore sociale sono
attribuite le funzioni inquirenti e requirenti che vengono esercitata davanti agli organi di giustizia dell’Associazione. Tali funzioni vengono svolte su denuncia da parte degli associati e degli
organi nazionali, regionali e provinciali. Il Procuratore deve inoltre agire
d’ufficio in piena autonomia non appena venga a
conoscenza di fatti che investono il suo potere d’intervento.
Il procuratore sociale è
nominato dalla Direzione Nazionale.
2. Le indagini del Procuratore
sociale devono essere concluse entro 60 giorni dalla
loro apertura.
L’attività del Procuratore
sociale è disciplinata nell’ambito del regolamento previsto per gli organi di
giustizia.
Articolo
39
Vincolo di giustizia
1. Gli affiliati e tesserati dell’ACSI sia
individuali che collettivi, si impegnano a non adire altri organismi che
non siano quelli dell’ACSI per la risoluzione delle loro liti o controversie.
Qualora una parte volesse adire la competente autorità giudiziaria, dovrà
chiedere la relativa autorizzazione alla Direzione Nazionale che dovrà
adeguatamente motivare un eventuale rifiuto.
Trascorso il termine di 30
giorni senza che
la
Direzione Nazionale
si sia pronunciata,
l’autorizzazione si intende concessa.
Il socio che non rispetta la
procedura del presente articolo può essere espulso
dall’associazione.
Articolo 40
Il Collegio arbitrale
1. Per quelle controversie che
non rientrano nelle competenze degli organi di giustizia tutti i soci dell’ACSI si impegnano ad accettare il giudizio di un collegio
arbitrale.
Il collegio arbitrale è
costituito da 3 componenti di cui uno con funzione di
Presidente. Gli arbitri vengono nominati da entrambe
le parti.
2. Il Presidente del Collegio
arbitrale viene nominato con indicazione unanime dai
due arbitri e/o in caso di disaccordo dalla Commissione d’appello.
La Commissione
d’appello provvederà altresì a nominare l’arbitro di parte, ove quest’ultima
non vi abbia provveduto nel termine assegnato.
Il Collegio arbitrale emetterà
i provvedimenti entro 30 giorni dalla nomina del Presidente, il lodo arbitrale
è comunicato alle parti per la esecuzione e sarà
definitivo ed inappellabile.
Articolo 41
Eleggibilità alle
cariche
Articolo 42
Incompatibilità
1. La carica di Presidente
nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’ACSI
comprese quelle sociali. La carica di Presidente Nazionale è, altresì incompatibile
con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi
riconosciuti dal CONI.
La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva
centrale.
Le cariche di Presidente
Regionale e Presidente Provinciale sono incompatibili
fra loro.
Le cariche di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di componente
degli organi di giustizia sono incompatibili con tutte le cariche dell’Ente e
sociali.
La carica di componente il Collegio Arbitrale è incompatibile con tutte le cariche all’interno
dell’Associazione comprese quelle dei sodalizi affiliati.
Articolo 43
Le modifiche statutarie
1. Il presente statuto, integrato dal Regolamento
organico, forma legge per tutti gli associati, singoli e collettivi, che lo
accettano nel totale dei suoi contenuti.
Esso può essere modificato solo dal Congresso Nazionale,
riunito in seduta ordinaria con almeno i 2/3 dei voti congressuali.
Le proposte di modifica allo Statuto debbono essere avanzate da organi nazionali, regionali e provinciali e da almeno 2/3
degli aventi diritto a voto alla Direzione Nazionale entro il termine stabilito
dalle norme contenute nella convocazione del Congresso Nazionale.
2. Le modifiche statutarie sono soggette all’approvazione del CONI.
3.
In
sede di prima attuazione, modifiche allo statuto che fossero richieste in
ottemperanza a disposizioni legislative, potranno essere adottate dalla
Direzione Nazionale con ratifica da parte del Congresso Nazionale che dovrà
essere celebrato entro 90 giorni dalla richiesta.
Articolo 44
Scioglimento
dell’Associazione
1. L’ACSI può essere sciolta soltanto dal Congresso
Nazionale straordinario di primo grado, con quorum costitutivo pari ai 3/4
degli aventi diritto a voto sia in prima che in
seconda convocazione.
La
richiesta di scioglimento deve inoltre pervenire da almeno i 3/4 degli aventi diritto a voto.
La proposta di scioglimento è valida se approvata dai 3/4
degli aventi diritto a voto.
2. Il Congresso all’atto dello scioglimento
dell’Associazione delibererà in merito alla nomina dei liquidatori ed alla destinazione
dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
Il
patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altri
Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe all’ACSI, ovvero a fini di
pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione stabilita dalla legge.
Articolo 45
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente
statuto, si fa riferimento al disposto del Codice civile ed ad altre norme
della vigente legislazione italiana.
Articolo 46
Controversie con
terzi
1. Per qualsiasi controversia fra l’ACSI nei confronti di terzi è competente il Foro di Roma.