AGGIORNAMENTO NORMATIVA PER IL REGIME DEI PREMI SPORTIVI NEL 2026

Il tema dei PREMI SPORTIVI introdotto dal D.Lgs. 36/2021 è stato oggetto di alcune importanti modifiche nel corso del tempo, alle quali sono seguiti -in date differenti – chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate. Inoltre alcuni interventi normativi hanno prima consolidato e poi eliminato la detassazione dei premi fino a 300 euro. Con questo articolo cerchiamo di fare una sintesi dell’attuale stato dell’arte.

1) La fonte normativa originaria

Il regime dei “Premi Sportivi” è stato introdotto con l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021

“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Riportiamo quanto già è stato pubblicato da ACSI in: A.Lizza “La gestione dei collaboratori e dei volontari sportivi con note sugli adempimenti per il registro RASD” prefazione A.Viti, ed. Di Leandro & Partners, dicembre 2024:

· il “Premio Sportivo” è un riconoscimento, una regalia, per il raggiungimento di un risultato o di un obiettivo, pertanto è da escludersi ogni pre-accordo di tipo contrattuale (ovvero il compenso pattuito per la prestazione non deve prevedere una parte provvigionale o con premi di risultato).

· I premi non costituiscono reddito, non si cumulano ad eventuali altri compensi, sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo di imposta.

· I premi sportivi possono essere erogati ad atleti e tecnici indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione, gratuita od onerosa, che hanno con l’erogante, siano essi co.co.co. sportivi, autonomi con partita IVA o volontari.

2) Esenzione dall’imposta per i premi inferiori a 300 euro annui per il periodo dal 1/3/2024 2024 al 31/12/2024

Un intervento del legislatore modificò il regime fiscale dei premi sportivi per il periodo dal 1/3/2024 al 31/12/2024 .

Infatti il testo del D.L. n. 215/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il 30 dicembre 2023 (così detto Decreto Mille Proroghe) – coordinato con la Legge di conversione 23 febbraio 2024 n. 18 in Gazzetta Ufficiale il 29 febbraio 2024 – stabilì che per il predetto periodo non si applicava la ritenuta del 20% ai premi sportivi inferiori ai 300 euro erogati ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici. Al superamento della somma tutto l’importo ricevuto, invece, diventava tassabile. Il tetto dei 300 euro si calcolava facendo riferimento al singolo percettore rispetto al singolo erogatore. Come ACSI fu consigliato e predisposto un fac simile di autocertificazione attestante il diritto all’esenzione dalla ritenuta, in quanto il pagamento del premio rientrava nei requisiti di non soggezione all’imposta.

3) Chiarimenti interpretativi della Agenzia delle Entrate quando il premio va considerato “compenso”

Con Risp. AE Consulenza giuridica n. 956–69/2024 – in risposta a una richiesta della Federazione equestre – l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale dei premi erogati durante manifestazioni sportive con importanti indicazioni che è possibile estendere in generale al regime dei premi sportivi.

Nello stesso senso si esprime Risposta n. 14/2025 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9189034/Risposta+n.+9_2025/88ce72e2-d512-97d0-7500-e7cb97dcdb3a

In sintesi:

· Con riguardo al regime dei premi corrisposti da enti dell’ordinamento sportivo, vanno osservate le norme del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 per quanto riguarda la definizione di lavoratore sportivo e del lavoro sportivo.

· Dal punto di vista soggettivo, la disposizione identifica puntualmente i soggetti eroganti (CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche) nonché i percettori dei premi soggetti alla ritenuta (atleti e tecnici dell’area del dilettantismo).

· Per la qualifica di «atleti» o «tecnici» si fa riferimento al regolamento adottato dalla Federazione (alias organismo sportivo), e questo anche nel caso in cui i percipienti, qualificati come sopra, siano soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo o di impresa.

· L’ambito oggettivo della disposizione in esame è circoscritto ai premi conseguiti dai predetti soggetti in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali (a condizione che gli stessi raduni siano connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali).

· I premi erogati nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo disciplinato dal decreto legislativo n. 36 del 2021, e percepiti quindi dai lavoratori sportivi in dipendenza dei

contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questo anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come ”premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

· Il premio erogato nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo assume rilevanza ai fini Iva, per il percettore che, in quanto lavoratore autonomo, si qualifichi come soggetto passivo ai fini della citata imposta. In tale ipotesi, infatti, la somma relativa al premio costituisce parte del compenso della prestazione di lavoro autonomo esercitata a favore del soggetto erogatore, e deve essere assoggettata a Iva al pari dell’intero corrispettivo ricevuto.

La risposta della Agenzia delle Entrate ci indica che è fondamentale operare la distinzione tra premi erogati in presenza o in assenza di un rapporto di lavoro sportivo: qualora nel caso specifico il premio sia una componente variabile della retribuzione prevista dal contratto di lavoro sportivo va trattato come “compenso”, ovvero non si applica la ritenuta a titolo di imposta del 20% ma la disciplina fiscale ordinaria collegata a quel contratto di lavoro.

4) Regime dei premi sportivi erogati nel 2025

Il D.Lgs. n. 33/2025 – riordino delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione in un Testo unico – aveva reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300 euro annui per atleta, con decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024 e confermandone le caratteristiche di applicazione. Successivamente con la risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre 2025, l’agenzia delle entrate aveva fornito una risposta restrittiva: questo particolare regime agevolato poteva essere applicato solo dal 1° gennaio 2026. In sintesi verificandosi tutti gli elementi che caratterizzano il premio come tale (si veda paragrafo 3) si versava la ritenuta in ogni caso, salva la facoltà di chiederne il rimborso nel 2026 per i premi inferiori a 300 euro.

Questo disposto normativo risulta ora abrogato.

5) Regime dei premi sportivi erogati nel 2026

Dal 1° gennaio 2026 non è più applicabile l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi sportivi fino a 300 euro annui.

Lo ha stabilito l’art. 18, comma 4, let. h), del Dl n. 192 del 18 dicembre 2025, in vigore dal 20 dicembre 2025 con l’abrogazione del c. 9 dell’art. 45 D.Lgs. 33/2025 che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1.01.2026.

Ecco il testo eliminato: “Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

L’abrogazione del suddetto comma produce i seguenti effetti:

· nessuna esenzione speciale per i premi inferiori a 300 euro;

· applicazione dell’ordinaria esenzione generalmente prevista per i premi, pari a massimo 25,82 euro, se il premio supera tale importo si applica su tutta la somma la ritenuta del 20%;

· impossibilità per l’ente sportivo di recuperare le ritenute versate sui premi sportivi entro i 300 euro annui corrisposti nel corso dell’anno 2025.

COME COMPORTARSI PER IL 2026

· Premi erogati dall’ente sportivo con cui esiste un rapporto di lavoro sportivo attivo: fare attenzione se il premio è collegato o meno alla retribuzione come parte variabile perché in tale caso viene considerato parte del compenso e quindi soggetto al medesimo regime fiscale

· Premi erogati da un ente sportivo diverso da quello con cui il soggetto è contrattualmente legato: il premio è soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 20% qualunque sia il suo importo a meno che non sia inferiore a 25,82 euro

· Premi erogati a soggetti che svolgono attività in modo volontario in qualità di tecnici e atleti: il premio è soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 20% qualunque sia il suo importo a meno che non sia inferiore a 25,82 euro

Le somme erogate agli atleti e tecnici in qualità di premio non vanno certificate con la CU ma vanno comunque riportate nel modello 770.

Sarà nostra premura aggiornare queste informazioni qualora uscissero altri chiarimenti e preme segnalare che questi aggiornamenti sono già stati inseriti nel corso ACSI per Dirigente e Direttore Sportivo: https://elearning.acsi.it/pages/corso-dirigente-sportivo

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