AGGIORNAMENTO PREMI SPORTIVI: REINTRODOTTA L’ESENZIONE DELLA RITENUTA ALLA FONTE FINO A 300,00 EURO

Il tema dei PREMI SPORTIVI introdotto dal D.Lgs. 36/2021 è stato oggetto di diverse modifiche nel corso del tempo; inoltre alcuni interventi da parte della Agenzia delle Entrate hanno cercato di chiarirne il perimetro di applicabilità. E’ proprio di questi giorni un ulteriore Decreto che reintroduce la detassazione fino al 31 dicembre 2026 dei premi fino a 300,00 euro. Con questo articolo cerchiamo di fare una sintesi dei vari interventi e degli effetti pratici che ne derivano.

1) Regime dei premi sportivi dilettantistici erogati nel 2026

Dal 1° gennaio 2026 al 27 marzo 2026 non si applica l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi sportivi fino a 300 euro annui.

Si applica quanto stabilito dall’art. 18, comma 4, let. h), del D.Lgs. 192/2025, con l’abrogazione del comma 9 dell’art. 45 D.Lgs. 33/2025 che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1 gennaio 2026.

Per i premi erogati in tale periodo:

· nessuna esenzione per i premi inferiori a 300 euro;

· applicazione dell’ordinaria esenzione generalmente prevista per i premi, pari a massimo 25,82 euro, se il premio supera tale importo si applica su tutta la somma la ritenuta del 20%.

Dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 non sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 20% i premi erogati dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto se complessivamente nel periodo suddetto non superano i 300,00 euro.

Tale esenzione è stata introdotta (ricordiamo che era già stata prevista nell’anno 2024, si veda il paragrafo 3) con il Decreto Legge 38/2026 all’art.9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2026. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/27/26G00057/SG

DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”.

Per i premi erogati in tale periodo:

· esenzione per i premi inferiori a 300 euro, se il premio supera tale importo si applica su tutta la somma la ritenuta del 20%;

· applicazione dell’ordinaria esenzione generalmente prevista per i premi pari a un valore massimo di 25,82 euro.

2) La fonte normativa originaria

Il regime dei “Premi Sportivi” è stato introdotto con l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021

“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Riportiamo quanto già è stato pubblicato da ACSI in: A.Lizza “La gestione dei collaboratori e dei volontari sportivi con note sugli adempimenti per il registro RASD” prefazione A.Viti, ed. Di Leandro & Partners, dicembre 2024:

· il “Premio Sportivo” è un riconoscimento, una regalia, per il raggiungimento di un risultato o di un obiettivo, pertanto è da escludersi ogni pre-accordo di tipo contrattuale (ovvero il compenso pattuito per la prestazione non deve prevedere una parte provvigionale o con premi di risultato).

· I premi non costituiscono reddito, non si cumulano ad eventuali altri compensi, sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo di imposta.

· I premi sportivi possono essere erogati ad atleti e tecnici indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione, gratuita od onerosa, che hanno con l’erogante, siano essi co.co.co. sportivi, autonomi con partita IVA o volontari.

3) Esenzione dall’imposta per i premi inferiori a 300 euro annui per il periodo dal 1/3/2024 2024 al 31/12/2024

Un intervento del legislatore modificò il regime fiscale dei premi sportivi per il periodo dal 1/3/2024 al 31/12/2024.

Infatti il testo del D.L. n. 215/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il 30 dicembre 2023 (così detto Decreto Mille Proroghe) – coordinato con la Legge di conversione 23 febbraio 2024 n. 18 in Gazzetta Ufficiale il 29 febbraio 2024 – stabilì che per il predetto periodo non si applicava la ritenuta del 20% ai premi sportivi inferiori ai 300 euro erogati ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici. Al superamento della somma tutto l’importo ricevuto, invece, diventava tassabile. Il tetto dei 300 euro si calcolava facendo riferimento al singolo percettore rispetto al singolo erogatore.

4) Chiarimenti interpretativi della Agenzia delle Entrate quando il premio va considerato “compenso”

Con Risp. AE Consulenza giuridica n. 956–69/2024 – in risposta a una richiesta della Federazione equestre – l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale dei premi erogati durante manifestazioni sportive con importanti indicazioni che è possibile estendere in generale al regime dei premi sportivi.

Nello stesso senso si esprime Risposta n. 14/2025 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9189034/Risposta+n.+9_2025/88ce72e2-d512-97d0-7500-e7cb97dcdb3a

In sintesi:

· Con riguardo al regime dei premi corrisposti da enti dell’ordinamento sportivo, vanno osservate le norme del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 per quanto riguarda la definizione di lavoratore sportivo e del lavoro sportivo.

· Dal punto di vista soggettivo, la disposizione identifica puntualmente i soggetti eroganti (CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche) nonché i percettori dei premi soggetti alla ritenuta (atleti e tecnici dell’area del dilettantismo).

· Per la qualifica di «atleti» o «tecnici» si fa riferimento al regolamento adottato dalla Federazione (alias organismo sportivo), e questo anche nel caso in cui i percipienti, qualificati come sopra, siano soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo o di impresa.

· L’ambito oggettivo della disposizione in esame è circoscritto ai premi conseguiti dai predetti soggetti in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali (a condizione che gli stessi raduni siano connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali).

· I premi erogati nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo disciplinato dal decreto legislativo n. 36 del 2021, e percepiti quindi dai lavoratori sportivi in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questo anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come ”premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

· Il premio erogato nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo assume rilevanza ai fini Iva, per il percettore che, in quanto lavoratore autonomo, si qualifichi come soggetto passivo ai fini della citata imposta. In tale ipotesi, infatti, la somma relativa al premio costituisce parte del compenso della prestazione di lavoro autonomo esercitata a favore del soggetto erogatore, e deve essere assoggettata a Iva al pari dell’intero corrispettivo ricevuto.

La risposta della Agenzia delle Entrate ci indica che è fondamentale operare la distinzione tra premi erogati in presenza o in assenza di un rapporto di lavoro sportivo: qualora nel caso specifico il premio sia una componente variabile della retribuzione prevista dal contratto di lavoro sportivo va trattato come “compenso”, ovvero non si applica la ritenuta a titolo di imposta del 20% ma la disciplina fiscale ordinaria collegata a quel contratto di lavoro.

Si consiglia la massima attenzione per i Premi erogati dall’ente sportivo a un soggetto con il quale abbia istaurato un rapporto di lavoro sportivo nel valutare se il premio è collegato o meno alla retribuzione come parte variabile, perché in tale caso viene considerato parte del compenso e quindi soggetto al medesimo regime fiscale.

5) Certificazione CU

Le somme erogate agli atleti e tecnici in qualità di premio non vanno certificate con la CU ma vanno comunque riportate nel modello 770.

Sarà nostra premura aggiornare queste informazioni qualora uscissero altri chiarimenti e preme segnalare che questi aggiornamenti sono già stati inseriti nel corso ACSI per Dirigente e Direttore Sportivo: https://elearning.acsi.it/pages/corso-dirigente-sportivo

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