ANCORA NOVITA’ PER IL REGIME DEI PREMI SPORTIVI NEL 2025

Il tema dei PREMI SPORTIVI introdotto da D.Lgs. 36/2021 è stato oggetto di alcune importanti modifiche nel corso del tempo, alle quali sono seguiti -in date differenti – chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate.
Con questo articolo cerchiamo di fare una sintesi dell’attuale stato dell’arte.

  1. La fonte normativa originaria

Il regime dei “Premi Sportivi” è stato introdotto con l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021

“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Riportiamo quanto già è stato pubblicato da ACSI in: A.Lizza “La gestione dei collaboratori e dei volontari sportivi con note sugli adempimenti per il registro RASD” prefazione A.Viti, ed. Di Leandro & Partners, dicembre 2024:

  • il “Premio Sportivo” è un riconoscimento, una regalia, per il raggiungimento di un risultato o di un obiettivo, pertanto è da escludersi ogni pre-accordo di tipo contrattuale (ovvero il compenso pattuito per la prestazione non deve prevedere una parte provvigionale o con premi di risultato).
  • I premi non costituiscono reddito, non si cumulano ad eventuali altri compensi, sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo di imposta.
  • I premi sportivi possono essere erogati ad atleti e tecnici indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione, gratuita od onerosa, che hanno con l’erogante, siano essi co.co.co. sportivi, autonomi con partita IVA o volontari.

2. Esenzione dall’imposta per i premi inferiori a 300 euro annui per il periodo dal  1/3/2024 2024 al 31/12/2024

Un intervento del legislatore modificò per il periodo dal 1/3/2024 al 31/12/2024 tale regime.

Infatti il testo del D.L. n. 215/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il 30 dicembre 2023 (così detto Decreto Mille Proroghe) coordinato con la Legge di conversione 23 febbraio 2024 n. 18 in Gazzetta Ufficiale il 29 febbraio 2024 stabilì che per il predetto periodo non si applicava la ritenuta del 20% ai premi sportivi inferiori ai 300 euro erogati ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici. Al superamento della somma tutto l’importo ricevuto, invece, diventava tassabile.
Il tetto dei 300 euro si calcolava facendo riferimento al singolo percettore rispetto al singolo erogatore.
Come ACSI fu consigliato e predisposto un fac simile di autocertificazione attestante il diritto all’esenzione dalla ritenuta, in quanto il pagamento del premio rientrava nei requisiti di non soggezione all’imposta.

3. Chiarimenti interpretativi della Agenzia delle Entrate quando il premio va considerato “compenso”

Con Risp. AE Consulenza giuridica n. 956–69/2024 – in risposta a una richiesta della Federazione equestre – l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale dei premi erogati durante manifestazioni sportive con importanti   indicazioni che è possibile estendere in generale al regime dei premi sportivi.

Nello stesso senso si esprime Risposta n. 14/2025

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9189034/Risposta+n.+9_2025/88ce72e2-d512-97d0-7500-e7cb97dcdb3a

In sintesi:

  • Con riguardo al regime dei premi corrisposti da enti dell’ordinamento sportivo, vanno osservate le norme del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 per quanto riguarda la definizione di lavoratore sportivo e del lavoro sportivo.
  • L’articolo 36, comma 6­quater, del decreto legislativo n.36 del 2021 stabilisce che i premi sportivi sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta in misura del 20%.
  • Dal punto di vista soggettivo, la disposizione identifica puntualmente i soggetti eroganti (CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche) nonché i percettori dei premi soggetti alla ritenuta (atleti e tecnici dell’area del dilettantismo).
  • Per la qualifica di «atleti» o «tecnici» si fa riferimento al regolamento adottato dalla Federazione (alias organismo sportivo), e questo anche nel caso in cui i percipienti, qualificati come sopra, siano soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo o di impresa.
  • L’ambito oggettivo della disposizione in esame è circoscritto ai premi conseguiti dai predetti soggetti in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali (a condizione che gli stessi raduni siano connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali).
  • il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 ha previsto, all’articolo 14, comma  2­quater,  che,  per  il  periodo  dal 1/3/2024 al 31/12/2024  non si applica la ritenuta del 20 % ma « se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».
  • I premi erogati nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo disciplinato dal decreto legislativo n. 36 del 2021, e percepiti quindi dai lavoratori sportivi in dipendenza dei contratti di  lavoro  sportivo  di  cui  sono  titolari costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse  ricadono, in  funzione  della modalità  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa. Questo anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come ”premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.
  • Il premio erogato nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo assume rilevanza ai fini Iva, per il percettore che, in quanto lavoratore autonomo, si qualifichi come soggetto passivo ai fini della citata imposta. In tale ipotesi, infatti, la somma relativa al premio costituisce parte del compenso della prestazione di lavoro autonomo esercitata a favore del soggetto erogatore, e deve essere assoggettata a Iva al pari dell’intero corrispettivo ricevuto.

La risposta della Agenzia delle Entrate ci indica che è fondamentale operare la  distinzione tra premi erogati in presenza o in assenza di un rapporto di lavoro sportivo:
qualora nel caso specifico il  premio sia  una componente variabile della retribuzione prevista dal contratto di lavoro sportivo va trattato come “compenso”, ovvero non si applica  la ritenuta a titolo di imposta  del 20% ma la disciplina fiscale ordinaria collegata a quel contratto di lavoro.

In sintesi:

  • Premi erogati dall’ente sportivo con cui esiste un rapporto di lavoro sportivo attivo:
     il premio potrebbe essere considerato parte del compenso e quindi soggetto a tassazione ordinaria
  • Premi erogati da un ente sportivo diverso da quello con cui il soggetto è contrattualmente legato:
    il premio può beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 20%
  • Premi erogati a soggetti che svolgono attività in modo volontario in qualità di tecnici e atleti:
    premio erogabile si applica la ritenuta del 20%, trattandosi di prestazione non retribuita contrattualmente

4. Regime dei premi sportivi erogati nel  2025

Il D.Lgs. n. 33/2025 – riordino delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione in un Testo unico – ha reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300 euro annui per atleta, con decorrenza retroattiva dal 29 febbraio 2024 e confermandone le caratteristiche di applicazione:

 “Sulle somme di cui all’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29.02.2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

TUTTAVIA CON LA RISPOSTA A INTERPELLO N. 265 DEL 17 OTTOBRE 2025, L’AGENZIA DELLE ENTRATE FORNISCE UNA RISPOSTA RESTRITTIVA: IL TUVR È APPLICABILE SOLO DAL 1° GENNAIO 2026.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9354001/Risposta+n.+265_2025/cead66c4-b4a6-8c29-f76d-912207cf81b9

In sintesi, verificandosi tutti gli elementi che caratterizzano il premio come tale (si veda paragrafo 3):

  • La ritenuta a titolo di imposta va sempre versata, indipendentemente dall’entità del premio erogato anche per un importo complessivamente non superiore a 300 euro,
  • Per le ritenute sui premi erogati nel corso dell’esercizio 2025 nei confronti del medesimo 
    soggetto, è possibile presentare istanza di rimborso nel 2026,
  • La data del versamento della ritenuta si calcola in base al momento della erogazione del premio (per i premi erogati a dicembre l’imposta del 20% si paga a gennaio 2026 salvo chiedere poi il rimborso),
  • dal 1° gennaio 2026 si applica la nuova regola: ritenuta solo oltre i 300 euro annui per atleta per ciascun soggetto erogatore.

Le somme erogate agli atleti e tecnici in qualità di premio non vanno certificate con la CU ma vanno comunque riportate nel modello 770.

Sarà nostra premura aggiornare queste informazioni qualora uscissero altri chiarimenti e preme segnalare che questi aggiornamenti sono già stati inseriti nel corso ACSI per Dirigente e Direttore Sportivo: https://elearning.acsi.it/pages/corso-dirigente-sportivo

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