Il 5 giugno 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali segnala l’attivazione di nuove funzionalità del registro RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) chiedendo agli Uffici, ai CSV e alle rappresentanze degli ETS di assicurare la massima diffusione della procedura.
Il comunicato esteso è a questo link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/runts-nuova-funzionalita-per-il-deposito-dei-bilanci
RUNTS: nuova funzionalità per il deposito dei bilanci | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La scadenza
Entro il 30 giugno 2025, tutti gli ETS – anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista – dovranno depositare al RUNTS il bilancio/rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 31/12/2024.
Cosa cambia
Nell’apposita sezione del RUNTS dedicata all’apertura della pratica di deposito bilancio, si individua la schermata “Dati principali”, a fianco dell’indicazione “Anno di riferimento” è presente il nuovo campo “Totale entrate”.
In esso andrà inserito il valore presente:
o nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce “Totale proventi e ricavi”
o nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce “Totale entrate della gestione”.
Se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore. Ad es: valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.
Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all’invio della pratica.
Attenzione: la mancata compilazione del campo “Totale entrate” non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.
In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.
Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell’attivazione della funzionalità (ovvero prima del 10 giugno 2025) non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.
Questo il link per scaricare il MANUALE UTENTE relativo al portale del RUNTS https://servizi.lavoro.gov.it/Runts/Manuali/ManualeRUNTS.pdf
Chi deve fare il bilancio
Gli Enti del terzo Settore devono fare il deposito del bilancio tramite un’istanza apposita nella piattaforma online del registro unico nazionale del terzo Settore (RUNTS), ogni anno entro 180 giorni dal termine dell’esercizio finanziario di riferimento; per gli ETS che hanno fatto la chiusura di esercizio il 31 dicembre questa scadenza termina il 30 giugno 2025.
Diversamente gli ETS che svolgono prevalentemente attività commerciale devono invece depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese entro 60 giorni dall’approvazione.
Insieme al bilancio di esercizio, devono essere depositati anche i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi – qualora effettuate – e l’eventuale bilancio sociale (per gli ETS con entrate superiori a 1 milione di euro).
Il bilancio sociale, oltre ad essere depositato nel RUNTS, deve anche essere pubblicato sul sito internet dell’ente.
Come deve essere fatto il bilancio
L’istanza di deposito del bilancio serve ad adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall’art.
48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 in capo a tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), comprese le
Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Gli ETS devono depositare il bilancio o rendiconto per cassa redatto secondo gli schemi ministeriali previsti dal DM n. 39 del 5 marzo 2020, che prevede quattro modelli: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione e, per gli enti di minori dimensioni, rendiconto per cassa. Si ricorda che la legge n. 104 del 2024 ha innalzato i parametri dimensionali al fine di poter utilizzare il semplice rendiconto per cassa (Modello D)
Altri documenti:
o il verbale con cui l’assemblea ordinaria dell’associazione ha approvato bilancio/rendiconto
o eventuale relazione sulle attività diverse (nella nota integrativa al bilancio o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa (art. 13 comma 6 CTS)
o il/i rendiconto/i specifico/i di eventuali raccolte pubbliche di fondi (si veda art. 87comma 6 del D.Lgs. 117/2017)
Differenze in base alle caratteristiche patrimoniali dell’ETS
1. ETS CON RICAVI, RENDITE, PROVENTI O ENTRATE NON SUPERIORI A 60.000 EURO Possono optare per: Indicazione di entrate e uscite in forma aggregata.
2. ETS CON RICAVI, RENDITE, PROVENTI O ENTRATE COMUNQUE DENOMINATE DA 60.000 A 300.000 EURO SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA
-Rendiconto per cassa (Mod. D)
3.ETS CON RICAVI, RENDITE, PROVENTI O ENTRATE COMUNQUE DENOMINATE DA 60.000 A 300.000 EURO CON PERSONALITÀ GIURIDICA
– Stato Patrimoniale (Mod.A)
– Rendiconto gestionale (Mod.B)
– Relazione di missione (Mod.C)
4. ETS CON RICAVI, RENDITE, PROVENTI O ENTRATE COMUNQUE DENOMINATE SUPERIORI A 300.000 EURO
– Stato Patrimoniale (Mod.A)
– Rendiconto gestionale (Mod.B)
– Relazione di missione (Mod.C)
– Bilancio sociale (se hanno entrate superiori a 1 milione di euro).
Soggetto legittimato per il deposito del bilancio
Nel caso delle ODV/APS è legittimato l’amministratore dell’associazione che risulta essere il rappresentante legale (Presidente) oppure gli eventuali altri amministratori dei quali sono stati inseriti i dati (istanza di iscrizione).
Tale funzione può essere delegata al proprio commercialista o al notaio (per gli enti con personalità giuridica) oppure al Legale rappresentante rete associativa, nel caso in cui al deposito del bilancio provveda il presidente del coordinamento provinciale, regionale o nazionale per conto dell’ente affiliato.
Chi sono gli Enti del terzo Settore
Un ETS (Ente del Terzo Settore) è una qualifica giuridica introdotta dal Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017) che identifica enti privati che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (con alcune deroghe per le imprese sociali).
Sono enti privati, con il divieto di distribuire utili (con eccezioni per le imprese sociali), per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Devono operare in un contesto di collaborazione con lo Stato e altre istituzioni e devono svolgere le attività di interesse generale definite dal Codice del Terzo Settore.
Il Codice del Terzo Settore definisce gli enti che possono essere qualificati come ETS, tra cui:
Organizzazioni di Volontariato (ODV): organizzazioni che svolgono attività di interesse generale a favore di terzi, prevalentemente attraverso l’azione volontaria.
Associazioni di Promozione Sociale (APS): associazioni che svolgono attività di interesse generale, a favore dei propri associati e/o di terzi.
Enti Filantropici: enti che svolgono attività di beneficenza e solidarietà.
Imprese Sociali: imprese che svolgono attività di interesse generale e si caratterizzano per un obiettivo sociale prevalente, con possibilità di generare utili, ma con vincoli molto stretti.
Reti associative, Società di Mutuo Soccorso, Fondazioni e altri enti di carattere privato: possono anche essere ETS.