CAMP SPORTIVO VS CENTRO ESTIVO

3 giugno 2025

Nel periodo fine primavera –estate l’attenzione per le attività motorie dedicate ai più giovani si concentra spesso sulla organizzazione dei “centri estivi”.

Cosa caratterizza il centro estivo?

a) Si propone come una struttura che propone iniziative – che possono impegnare anche tutta la giornata – ai ragazzi di fascia più o meno 4-14 anni in un periodo in cui le scuole sono chiuse

b) Le iniziative si sostanziano in base alle caratteristiche del centro: attività esclusivamente sportive, attività sportive e attività non sportive (ludico-culturali)

c) Possono essere offerti servizi complementari quali la somministrazione di pasti o un servizio di trasporto

Un sodalizio può organizzare un centro estivo? In che modo?

La prima osservazione è che la circostanza della stagione è quella meno interessante sotto il profilo di norme, fiscalità e gestione da applicare. Infatti potrebbe anche essere organizzato un centro “invernale” concomitante al periodo di festività natalizie.

Quello che rileva è la natura delle attività proposte in relazione alla natura giuridica del sodalizio, al fine di individuare il regime fiscale appropriato collegato alla individuazione se tali attività siano da considerare istituzionali, oppure secondarie, oppure totalmente commerciali. Infatti la quota di partecipazione che viene versata al sodalizio è un “corrispettivo specifico” che si può considerare entrata de-commercializzata (fino alla entrata in vigore del nuovo regime Iva) solo se collegata alla attività istituzionale o di interesse generale svolta nei confronti dei propri soci e tesserati.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona…. non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (fonte art.148 TUIR).

ASD/SSD

I corrispettivi percepiti come quote di partecipazione al centro estivo potranno beneficiare, della de-commercializzazione solo rispettando specifiche condizioni; contrariamente tali entrate dovranno essere assoggettate a IVA, e gli eventuali utili conseguiti concorreranno a formare il reddito imponibile del sodalizio.

Le condizioni affinché sia possibile beneficiare di tale agevolazione sono le seguenti:

1. Il sodalizio deve essere riconosciuto ai fini sportivi dilettantistici (iscrizione Registro RASD);

2. Lo statuto deve rispettare il dettato dell’art. 7 del d.lgs 36/2021 (e tali clausole devono essere effettivamente rispettate);

3. I fruitori del servizio devono essere soci o tesserati della ASD/SSD;

4. L’attività svolta deve essere conforme alle finalità istituzionali dell’ente ovvero deve essere di natura sportivo-dilettantistica (compresa l’attività didattica, di avvio, aggiornamento e perfezionamento) corrispondendo alle discipline sportive riconosciute dal CONI.

Quindi laddove l’oggetto del centro estivo riguardi solo discipline sportive non ci sono problemi nel considerarle attività istituzionali; di contro se vengono svolte anche altre attività (esempio: corsi culturali, musica, pittura) queste devono essere considerate come attività secondarie ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 36/2021 (attenzione che lo statuto le preveda e il consiglio direttivo abbia deliberato in tal senso), con la possibilità di applicare il regime agevolato della 398/1991. Il regime 398/1991richiede il possesso di una Partita Iva da parte del sodalizio, cosa possibile sia per una ASD che per una SSD (ricordiamo che dal 1 gennaio 2026 dovrebbe entrare in vigore l’obbligo per tutte le ASD di avere partita Iva). Rientrano nelle attività secondarie anche i servizi di somministrazione pasti, di trasporto o altri servizi analoghi proposti ai partecipanti del centro estivo.

Ricordiamo inoltre che i tesserati che svolgono attività sportiva con una ASD/SSD affiliata alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI – che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982- devono portare il certificato medico non agonistico (cosi come individuato dall’art 42 bis della legge 98/2013 e dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8/8/2014).

LA ASD-APS

Più facile la gestione di un centro estivo da parte di una ASD-APS, essendo considerate attività principali /di interesse generale in virtu’ dell’art.5 del d.lgs 117/2017:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In questo caso i corsi di calcio, nuoto, pallavolo, pittura, musica teatro sono considerati tutti attività istituzionali e pertanto si applica il regime fiscale non commerciale per espressa previsione legislativa. Anche l’eventuale attività di somministrazione, svolta ne confronti dei propri tesserati, viene considerata attività principale; dove per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, dove gli acquirenti consumano i prodotti in un locale o area attrezzata, con servizio assistito (a differenza della ristorazione che include anche la preparazione e la distribuzione di pasti). Nello specifico L’art. 85 del d.lgs 117/2017considera non commerciali le attività di somministrazione di alimenti o bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a queste condizioni:

· se svolte da APS le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che sono iscritte in apposito registro (art. 3, comma 6, lett. e), L. 287/91);

· anche se effettuate dietro corrispettivi specifici;

· presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale (la somministrazione da bar e esercizi similari);

· purché siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

· se effettuate nei confronti degli associati e dei familiari loro conviventi;

· purché la APS non si avvalga di strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

In ogni caso resta ferma la necessità di avere i requisiti funzionali-organizzativi delle strutture (esempio: HACCP e autorizzazione sanitaria) ed ottenere le autorizzazioni pubbliche, anche a carattere regionale o locale.

GLI ASPETTI DIDATTICI E SPORTIVI

Nel titolare questo contributo abbiamo volutamente parlato di “CAMP SPORTIVO” piuttosto che di “CENTRO ESTIVO” per sottolineare la specificità di queste attività sotto il profilo non solo gestionale e fiscale ma anche didattico e formativo: lo sport è attività esclusiva o comunque prevalente ma soprattutto si rivolge a bambini e giovanissimi.

Dal punto di vista didattico è evidente che trattandosi di attività motorie rivolte a bambini e ragazzi nella fascia di età 3-14 anni sia più adeguato dal punto di vista pedagogico e psicologico fare leva sulla componente ludica piuttosto che su quella agonistica, ovvero lo ”sport come gioco”. Quindi oltre allo svolgimento di corsi tipici (esempio nuoto, calcio, pallavolo, corsa, tennis, ecc.) possiamo trovare numerose e diversificate proposte di educazione e animazione motoria, incentrate sullo sviluppo di schemi motori e sulle principali capacità condizionali e coordinative (lezioni collegate alle discipline ginnastica per la salute e il fitness e ginnastica per tutti).

Fondamentale anche l’attenzione agli aspetti valoriali, lo sport è uno strumento particolarmente efficace in questa fascia di età per sviluppare la collaborazione, lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, la sicurezza in sé, l’assunzione di impegni e la costanza.

Tutto questo riverbera anche nella scelta di operatori e istruttori con adeguate qualifiche e competenze.

ISTRUTTORI E OPERATORI DEL CENTRO ESTIVO

Abbiamo parlato di corsi sportivi e quindi avremo la presenza di istruttori di disciplina con qualifica IDONEA a tali corsi, particolarmente qualificati risultano essere istruttori con percorsi formativi che hanno approfondito gli aspetti legati all’età evolutiva. Potremmo avere anche corsi a carattere culturale, artistico, ricreativo e qui avremo un’altra tipologia di operatori ugualmente qualificati ma al di fuori dell’ordinamento sportivo.

Coerentemente con il dettato dell’art.25 del d.lgs. 36/2021:

“È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche …(Omissiis)… Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.”

Possono essere inquadrati e retribuiti come lavoratori sportivi gli istruttori che insegnano discipline rientranti nell’elenco delle discipline riconosciute dal CONI presso ASD, SSD e ASD-APS regolarmente iscritte al registro RASD – ciò indipendentemente se gli allievi del corso siano maggiorenni o minorenni – con piena applicazione degli articoli 35 e 36 relativi al trattamento pensionistico e tributario.

Segnaliamo che ACSI riconosce la figura di “Istruttore sportivo per bambini” come figura afferente la disciplina CONI BI005 Ginnastica per tutti, ed eroga uno specifico corso formativo on line che tiene conto delle caratteristiche pedagogiche e sportive sopra illustrate. (https://www.acsi.it/corso-istruttore-sportivo-per-bambini-formazione-e-learning/).

Sempre in ambito di applicazione del rapporto di lavoro sportivo (d.lgs. 36/2021):

o nel centro estivo le attività sportive possono essere condotte da volontari ai sensi dell’art.29;

o è possibile avvalersi delle prestazioni di dipendenti della pubblica amministrazione rispettando il comma 6, dell’art 25;

o vanno applicate le misure previste negli art. 32 e 33 per i controlli sanitari dei lavoratori sportivi e le misure di sicurezza per i lavoratori e i minori;

o vanno applicate le attenzioni e gli obblighi in tema di prevenzione contro ogni abuso, violenza e discriminazione dei minori (art 16 d.lgs 39/2021 e art.33 del d.lgs 36/2021);

o va richiesto il così detto Certificato Antipedofilia (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 ovvero il certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313),

Per quanto riguarda il NUMERO DI OPERATORI E ISTRUTTORI da impiegare si potrebbero adottare come riferimento gli standard previsti nei capitolati comunali dei centri estivi – dove viene prevista la presenza del numero di operatori in rapporto ai minori presenti, secondo le fasce d’età e le esigenze degli utenti stessi. Per esempio il Capitolato di Roma Capitale per “Centri e Attività Ricreative per Minori anni 2024-2026” prevede: · n. 1 operatore per ogni bambino con disabilità certificata; · n. 1 operatore ogni 7 bambini per la fascia d’età 3/6 anni; · n. 1 operatore ogni 10 bambini/ragazzi per la fascia d’età 6/10 anni; · n. 1 operatore ogni 15 bambini/ragazzi per la fascia d’età 11/14 anni

Attenzione: qualora il sodalizio volesse partecipare a una assegnazione (convenzionamento/accreditamento) da parte del proprio comune di riferimento è necessario richieda il capitolato specifico, dove saranno precisate tutte le caratteristiche di idoneità richieste.

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