CHIARIMENTI SU CERTIFICAZIONE UNICA (CU) 2025 E LAVORATORI SPORTIVI

Agenzia delle Entrate aggiornamento: 26 febbraio 2025

Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 17 marzo 2025 (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica). Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”. La trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni contenente esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale deve avvenire entro il 31 marzo 2025. Invece, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2025.

La CU 2025 contiene dati sia previdenziali che fiscali, tali dati riguardano i redditi corrisposti nell’anno 2024, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale .

LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE SONO DUE:

Il datore di lavoro opera la trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate

Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 16 marzo (cade di domenica quindi 17 marzo) le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi, (vi rientrano le co.co.co. sportive superiori a 15000€)
  • entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
  • entro il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. (vi rientrano le co.co.co. sportive inferiori a 15000€)

Il datore di lavoro trasmette la CU al lavoratore

La Certificazione Unica 2025 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia redditi di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) dai datori di lavoro, sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo (nel 2025 cade di domenica quindi 17 marzo) del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi ti ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro (vale per tutte le collaborazioni Sportive indipendentemente dal reddito)

Importante:

LA CERTIFICAZIONE UNICA NON DEVE PIU’ ESSERE ELABORATA PER I PROFESSIONISTI – QUINDI ANCHE I LAVORATORI SPORTIVI CON PARTITA IVA — CHE OPERANO IN REGIME FORFETTARIO

(Legge 11/2023 in vigore dal 12/1/2025 con Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 11 , recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6021640/Circolare_Adempimenti_I_dichiarazioni+n.+8+del+11+aprile+2024.pdf/12971cd2-bf4a-7a02-5884-bfe58f596211

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