L’INAIL ha emanato la circolare n. 31 del 20 maggio 2025 in materia di:
“Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.”
Disponibile sul sito istituzionale: https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2025.05.circolare-inail-n-31-del-20-maggio-2025.html
La questione della applicazione dell’obbligo/tutela INAIL ai lavoratori sportivi è stata a suo tempo trattata nel libro: A. Lizza, con la prefazione di A. Viti “La gestione dei collaboratori e dei volontari sportivi”, ACSI – Di Leandro & Partner editore, 2024.
Citiamo testualmente pag. 93:
Art. 34 del D.Lgs. 36/2021
3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.
4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4.
PER I LAVORATORI SPORTIVI DIPENDENTI: obbligo di assicurazione INAIL.
PER LAVORATORI SPORTIVI CO.CO.CO.: obbligo assicurativo come tesserati (in qualità di atleti, dirigenti e tecnici) alle FSN, DSA, EPS. L’assicurazione copre obbligatoriamente i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 3 novembre 2010).
PER I LAVORATORI GESTIONALI-AMMINISTRATIVI: obbligo di assicurazione INAIL.
PER I VOLONTARI: obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, anche tramite meccanismi assicurativi semplificati con polizze numeriche, il tutto in modo analogo all’ assicurazione volontari del terzo settore.
In breve:
- l’INAIL è un obbligo/tutela che si applica solo in caso di contratto lavoro dipendente (contratto sportivo e contratto ordinario in questo caso si considerano uguali);
- per i lavoratori sportivi CO.CO.CO. l’obbligo assicurativo viene assolto tramite la polizza infortunio sportiva inclusa nel tesseramento (copertura obbligatoria in base al decreto del 3/11/2010 della Presidenza Consiglio dei Ministri)
- per i lavoratori Gestionali Amministrativi con contratto co.co.co. sussiste obbligo/tutela INAIL (si ricorda che questa forma di contratto deve seguire la procedura ordinaria in caso di comunicazione iniziale e altri adempimenti non trattandosi di lavoratori sportivi, anche se godono di analogo trattamento previdenziale e fiscale)
La lettura dell’art. 25 d.lgs. 36/2021 ci indica che il tesseramento è un elemento importante per la configurazione del lavoro sportivo, pertanto tesserando anche i lavoratori autonomi con partita IVA si risponde al duplice obiettivo di:
- garantire anche a loro a basso costo una tutela per infortunio sportivo
- formalizzare il rapporto come collaborazione collegata alla attività istituzionale (sportiva, didattica e formativa).
Per i volontari possiamo sostenere un analogo ragionamento, poiché la gratuità della loro prestazione non neutralizza la condizione che debba esistere un nesso con la loro attività e l’attività sportiva, didattica e formativa del sodalizio (nesso ancora più importante qualora si erogano compensi forfettari). Per finire ricordiamo che per i volontari la normativa prevede anche l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, anche tramite meccanismi assicurativi semplificati con polizze numeriche, in modo analogo al terzo settore.
NORME DI RIFERIMENTO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DECRETO 3 novembre 2010
Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/12/20/10A15236/sg
Art. 3 – Ambito di applicazione della tutela assicurativa
- L’assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività’ sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell’espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell’ambito dell’organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
- L’assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalità’, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.
Art. 4 – Titolo per le prestazioni assicurative
- Per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario essere tesserati in data certa antecedente all’infortunio.
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289, ART.51
Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi
- A decorrere dal 1 lugli 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
- L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36
Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Ar.t 29, comma 4
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.