CREDITI FORMATIVI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER I VOLONTARI

Il 5 luglio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale sulla certificazione delle competenze dei volontari; decreto che aveva ottenuto l’intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 19 giugno 2025:

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2025/seduta-del-19-giugno-2025/atti-del-19-giugno-2025/repertorio-atto-n-90csr

Dopo molti anni questo decreto dà attuazione all’articolo 19 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017):

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.”.

Con la “certificazione” si ottiene il riconoscimento formale delle competenze acquisite attraverso le attività di volontariato svolte; un documento importante perché questo “attestato delle competenze acquisite” può essere utilizzato in ambito scolastico come crediti formativi, in ambito lavorativo arricchendo il proprio curriculum, nei concorsi pubblici fornendo punteggio laddove lo prevedano gli specifici bandi. In alcuni casi può essere abbinata alla riserva di posti per i volontari del Servizio Civile Universale.

La procedura di certificazione

  • Per ottenere la certificazione è necessario svolgere almeno 60 ore di volontariato all’anno presso enti del Terzo Settore (ETS) o organizzazioni di volontariato (ODV)
  • Gli ETS supportano i volontari, individuano le competenze e sottoscrivono con il volontario un progetto personalizzato, con obiettivi, durata e modalità di accompagnamento
  • Ogni volontario sarà accompagnato da un tutor durante il percorso, e al termine riceverà un documento di trasparenza e – completando almeno il 75% dell’attività – l’attestazione delle competenze.
  • Il decreto ministeriale stabilisce le modalità per individuare, validare e certificare le competenze, garantendo uniformità a livello nazionale.

Un aspetto innovativo e centrale è proprio il ruolo degli Ets in qualità di soggetti titolati a erogare i servizi di individuazione delle competenze.

La misura riconosce formalmente il volontariato come ambiente di apprendimento non formale, attribuendogli un valore educativo, civico e professionale.

Le competenze certificate confluiranno nel Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, in linea con gli standard europei.

Enti delegati titolati al rilascio della certificazione e requisiti minimi previsti

I fondi interprofessionali, i fondi bilaterali, l’Unione nazionale delle Camere di commercio e Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., sono gli enti delegati titolati che dovranno, entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto, definire le modalità operative e gli standard minimi per i servizi di certificazione e

Al fine di rispondere a tali necessità, dunque, è opportuno che gli enti coinvolti elaborino procedure interne per la progettazione e gestione dei percorsi di certificazione, formino o individuino tutor adeguatamente preparati, eventualmente con certificazione riconosciuta (es. profili FQTS: esperto validazione, formatore‑facilitatore) e mettano in rete i percorsi attuati, garantendo il rispetto degli standard minimi.

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