DECRETO MILLE PROROGHE: RINVIO AL 2036 DEL REGIME IVA PREVISTO PER IL 1/1/2026 E ALTRE NOVITA’ PER IL TERZO SETTORE

Il 12 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il: DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186. Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (25G00194) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/12/25G00194/sg

Il provvedimento era stato approvato il 20/11/2025 dal Consiglio dei Ministri come decreto attuativo della legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023).

Diversi gli elementi che riguardano il settore dello sport, tra questi spicca la proroga fino al 31 dicembre 2035 dell’esclusione IVA per le operazioni rese in conformità alle finalità istituzionali da parte di enti associativi nei confronti dei propri soci, associati e partecipanti dietro corrispettivi specifici o quote diverse da quelle ordinarie. In assenza di tale proroga dal 1gennaio 2026 si sarebbe dovuto applicare – invece – il regime di esenzione IVA

Che cosa significa esclusione IVA ed esenzione IVA?

Ricordiamo che le operazioni esenti IVA riguardano cessioni di beni e prestazioni di servizi che potrebbero essere soggetto all’imposta IVA ma sono state esentate espressamente dalla legge nell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 (coordinato con l’art. 4). Questo regime – che comporta una serie di adempimenti tipici degli enti commerciali- si sarebbe dovuto applicare ai sodalizi sportivi dal 1 gennaio 2026 senza comportare costi effettivi ma certamente comportando adempimenti formali e burocratici; come detto il su citato decreto ha rinviato tale obbligo.

Attualmente resta in vigore il così detto regime fuori campo IVA (esclusione) – lo applichiamo da anni – che si riferisce a tutte quelle operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dal DPR 633/1972 (presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale). A questa condizione fa riferimento anche l’art. 148 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che prevede per gli enti non commerciali e associativi la decommercializzazione delle attività istituzionali svolte nei confronti dei propri associati, come quote associative e corrispettivi specifici, escludendoli dalla formazione del reddito imponibile, a condizione che l’ente rispetti specifici requisiti statutari e di gestione (es: divieto di distribuzione utili, gestione democratica, devoluzione dei fondi in caso di scioglimento, effettivo svolgimento di attività sportive-didattiche-formative).

EFFETTI

• Per gli enti associativi resta fermo fino al 2036 il regime di esclusione IVA sui corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali (di cui all’art. 4 comma 4 decreto IVA).

• Il citato regime di esclusione IVA resta confermato anche per le Associazioni sportive dilettantistiche e, in base alle previsioni recate nel decreto Omnibus (art. 3, DL 113/2024 conv. L. 143/2024), anche per le società sportive dilettantistiche.

• Resta invariato fino al 2036 il regime di esclusione IVA per le attività di somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a soci, associati e partecipanti (non soltanto indigenti), anche verso pagamento di corrispettivi specifici, da bar ed esercizi similari, presso le sedi istituzionali delle associazioni di promozione sociale (ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno e sempre che tale attività sia complementare a quella istituzionale.

• Non scatta l’obbligo generalizzato di apertura della partita IVA e di gestione degli adempimenti connessi (fatturazione, registrazione, dichiarazione) per tutte le ASD da gennaio 2026 come si prospettava con il decreto legge n.146/2021

Ulteriori novità fiscali per gli ETS

Oltre alla proroga IVA, si segnalano le ulteriori novità fiscali di interesse per gli enti del Terzo settore e sportivi:

· resa omogenea la soglia di 85000 euro per l’accesso al regime forfettario per organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS),

· per ODV e APS in regime forfettario è inoltre introdotto l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, memorizzazione e trasmissione telematica, nonché dalla tenuta del registratore di cassa, in continuità con quanto già previsto per gli enti in regime speciale ex legge n. 398/1991

· estensione dell’aliquota IVA ridotta al 5 % alle imprese sociali costituite in forma societaria: per quanto attiene alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e educative rese nei confronti dei soggetti fragili individuati all’articolo 10, comma 1, n. 27-ter), del decreto IVA

· introdotto l’articolo 79-bis nel Dlgs n. 117/2017, che consente di sospendere la tassazione delle plusvalenze quando un bene strumentale esce dal regime d’impresa ed è destinato ad attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale. La tassazione resta sospesa finché il bene viene utilizzato per finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. La plusvalenza torna imponibile se il bene viene destinato a finalità diverse o ceduto

· conferma dell’applicazione del regime agevolato IRES e IVA di cui alla L. 398/91 alle ASD e SSD (incluse anche le SSD costituite in forma di società cooperative) non iscritte al RUNTS, purchè con ricavi annui derivanti da attività commerciali non superiori a 400mila euro

· riordino delle ipotesi di esenzione IVA: vengono ridefiniti gli ambiti soggettivi di esenzione IVA riferiti agli Enti del terzo Settore, in coerenza con la normativa della Unione Europea e la chiusura dell’Anagrafe delle ONLUS dal 1 gennaio 2026.

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