EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE NELL’ANNO 2025 – COSA SUCCEDE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

COSA SONO LE EROGAZIONI LIBERALI

Si tratta di erogazioni in denaro effettuate da sostenitori e simpatizzanti (persone fisiche e/o persone giuridiche) per puro spirito di liberalità, senza quindi una contropartita (come avviene nella sponsorizzazione), al solo scopo di sostenere le finalità e l’attività dell’associazione o dell’Ente che la riceve.

Il legislatore in questo caso prevede delle agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito, a favore dei contribuenti che le effettuano. I donatori persone fisiche devono fornire i propri dati anagrafici ed effettuare un versamento tracciabile dove risulta il codice fiscale, conservando la ricevuta o contabile del versamento, mentre la trasmissione formale dei dati spetta all’ente che riceve; la comunicazione della erogazione permette l’inserimento automatico delle detrazioni nel 730 precompilato del donatore.

EROGAZIONI A FAVORE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE

Le agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni a favore degli Enti del Terzo Settore sono regolate dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, art. 83). Gli strumenti di incentivo sono due e la convenienza dipende dal proprio reddito e dalla tipologia di donatore.

  • Detrazione fiscale: riduzione dell’imposta dovuta, applicabile alle persone fisiche. Le persone fisiche possono detrare il 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro annui (35% se la l’erogazione è a favore di una ODV).
  • Deduzione fiscale: riduzione del reddito imponibile, disponibile sia per persone fisiche che per imprese. Si possono dedurre dal reddito complessivo fino al 10% del reddito dichiarato.

EROGAZIONI A FAVORE DI UNA ASD O SSD ISCRITTA AL RASD

E’ possibile anche effettuare erogazioni liberali in favore di una ASD o una SSD non rientranti nel Terzo Settore ma esclusivamente iscritte al RASD. In questo caso si applica un diverso regime fiscale. Le persone fisiche possono detrarre il 19% su un importo massimo di 1.500€ annui, mentre gli enti e persone giuridiche possono dedurre l’importo dal reddito imponibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

DICHIARAZIONE CHE DEVE FARE L’ENTE DEL TERZO SETTORE BENEFICIARIO DI UNA EROGAZIONE

Dal sito della Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/comunicazione-erogazioni-liberali-2018/infogen-erogazioni-liberali

“Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche.
L’invio è obbligatorio per gli enti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro, mentre è facoltativo per gli altri enti.
Le comunicazioni sono effettuate entro il 16 marzo di ciascun anno.”

In pratica:

  • gli Enti del Terzo Settore (ETS), fra cui le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le ASD-APS e le ODV, che nell’anno 2024 hanno avuto ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro, sono tenuti alla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro o in natura ricevute da persone fisiche nell’anno 2025 entro il 16 marzo 2026.
    Tra i dati richiesti rientrano: il codice fiscale del donatore; l’importo della donazione; la data del versamento; la modalità di pagamento utilizzata.
  • per la stessa tipologia di Enti – se non hanno superato i 220.000 euro – la comunicazione è facoltativa

COSA CAMBIA NEL 2027

Entrando in vigore il nuovo regime fiscale previsto dalla riforma del Terzo settore (la cui data di avvio, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, è il 1° gennaio 2026), l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali ricevute nel 2026 si applica a tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dal volume di entrate che questi hanno fatto registrare nel 2025, obbligo con scadenza 16 marzo 2027.

L’unica eccezione continuerà a riguardare le imprese sociali costituite in forma societaria, su cui non grava tale obbligo.

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