L’attività formativa svolta dagli EPS era già prevista nel regolamento CONI dal 2014 (Consiglio Nazionale del CONI deliberazione n° 1525 del 28/10/ 2014):
“Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
(OMISSIS)
b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari… “
Ritroviamo questi concetti al punto 5 del “Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”:
“iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.”
Proviamo a interpretare questo paragrafo alla luce coordinata di tutte le norme poste in essere dai D.Lgs. 36 e 39 del 2021.
Fermo restando che le norme riconoscono la Facoltà agli EPS di stabilire autonomamente i regolamenti che disciplinano l’attribuzione di qualifiche e di abilitazione tecnica e di definire gli standard dei relativi percorsi formativi, riteniamo che questo sia l’iter metodologico e operativo più appropriato:
- per la valida iscrizione al RASD il sodalizio registra i tesserati che partecipano alle attività di formazione dell’organismo affiliante;
- tali attività si possono rivolgere sia ai tecnici, sia agli atleti, sia ai dirigenti, sia ad altre figure tesserate;
- la formazione può essere a carattere generico informativo, a carattere tecnico di aggiornamento o qualificante (solo nel caso di percorsi di qualifica viene rilasciato il diploma e tesserino);
- la formazione a carattere divulgativo è strumento– come esplicitato nel testo del regolamento – di miglioramento della salute e di educazione; pertanto possono anche essere trattate tematiche che riguardano l’ordinamento sportivo o che riguardano la tutela sanitaria e le normative connesse; in queste materie l’EPS svolge attività informativa e divulgativa ma non sostituisce la formazione specialistica qualora la legge prevede che questa sia a cura di specifici professionisti.
Per esempio un corso di formazione sui concetti di responsabilità civile e penale durante le attività sportive e su quali adempimenti e norme esistono in campo sicurezza applicabili alle ASD e SSD rientra nella “attività formativa” prevista dal registro RASD; mentre i corsi BLSD, i corsi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro o eventuali altri corsi resi obbligatori dalla normativa del lavoro sportivo esulano dalle attività da registrare sul registro. Non va pertanto confusa l’attività formativa tipica di un ente sportivo con l’attività formativa che il sodalizio deve svolgere in quanto assimilato a un datore di lavoro; - la formazione può essere organizzata dal sodalizio su affidamento dell’EPS nazionale di affiliazione rispettando criteri e standard definiti da questo;
- la progettazione di una attività formativa prevede: obiettivi didattici, contenuti, durata, requisiti di ingresso e uscita, competenze da raggiungere, eventuali test e verifiche, individuazione dei docenti;
- i docenti sono esperti con competenze sia teoriche che pratiche, specialisti per le materie che afferiscono i contenuti della formazione erogata; possono essere interni al sistema dell’EPS o esterni in ambedue i casi il loro CV professionale deve rispettare gli standard richiesti dall’EPS nazionale di riferimento. I docenti interni sono tecnici tesserati, i docenti esterni non è necessario siano tesserati;
- istruttori e allenatori possono svolgere la funzione di docenti esperti in materie tecniche sportive (anche detti “istruttore docente formatore – master trainer”) e rientrando nelle figure elencate dall’art.25 del d.lgs. 36/2021 possono ricevere incarichi in qualità di lavoratori sportivi; alcune FSN hanno specificamente previsto tale ruolo nei loro mansionari;
- i docenti che “forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” non sono considerati lavoratori sportivi e a loro non si applica tale regime contributivo e fiscale (es. il medico chiamato a fare una lezione teorica di anatomia in un corso per istruttori);
- la formazione erogata per aggiornamento o qualifica dei tecnici di disciplina rientra nell’ambito metodologico della formazione formatori in una ottica di lifelong learning:
“l’apprendimento permanente consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (legge 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 51)