La normativa di riferimento per la sicurezza in Italia è il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 81/2008. Questo decreto stabilisce gli obblighi per i datori di lavoro e i lavoratori inclusa la formazione obbligatoria (art.37), corsi che devono essere svolti secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni.
Questo sistema di formazione è stato aggiornato dal recente Accordo Stato Regioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/05/24/119/sg/pdf
Le novità riguardano i contenuti, l’organizzazione didattica e i requisiti formativi, con l’obiettivo di garantire standard formativi elevati per lavoratori, dirigenti e tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale: datore di lavoro, dirigente per la sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante dei lavoratori (RLS), medico competente, lavoratori. E’ importante distinguere tra l’obbligo di “informazione” (art.36) e l’obbligo di “formazione” (art.37) sul quale intervengono le novità introdotte dalla Conferenza Stato Regioni.
Il Decreto Legislativo 81/2008 riguarda anche i sodalizi sportivi che – a seguito della riforma dello sport – sono assimilati ai datori di lavoro, pur se in misura differente in base alla tipologia di collaborazioni attivate, come vedremo nel paragrafo 3.
1. I NUOVI STANDARD PER LA FORMAZIONE
Applicando le direttive dell’Accordo i percorsi formativi (obbligo formazione ex art.37) hanno gli stessi standard in ogni regione, per assicurare che tutti i lavoratori e le varie figure per la sicurezza ricevano lo stesso livello di preparazione in materia di sicurezza, in particolare:
· Un primo livello di formazione valido per qualsiasi settore e tutti i lavoratori, che fornisce le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro di almeno 4 ore
· Un secondo livello di formazione più approfondito legato al livello di rischio collegato a ciascuna mansione o contesto lavorativo, da 4 a 12 ore in base al rischio basso, medio o alto.
· Un aggiornamento periodico obbligatorio: minimo 6 ore ogni 5 anni per Lavoratori, Preposti e Dirigenti; tra 6 e 14 ore ogni 5 anni per i Datori di lavoro che svolgono anche il ruolo di RSPP.
Attenzione perché le ore aumentano per la figura del “Preposto” (con un modulo integrativo di almeno 8 ore, con un focus sulle responsabilità e sulla gestione della sicurezza) e per la figura del “Dirigente per la sicurezza sul lavoro” (con un corso specifico di 16 ore, che sostituisce la formazione generale e specifica).
Nei sodalizi sportivi il ruolo di Datore di Lavoro è svolto dal Presidente o dall’Amministratore, quando questi si affida l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP – dovrà seguire un corso di formazione con una durata variabile in base al livello di rischio aziendale (16 ore per Rischio Basso; 32 ore per Rischio Medio; 48 ore per Rischio Alto) più l’aggiornamento periodico sopra descritto.
2. EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
I corsi possono essere organizzati solo dai soggetti previsti per legge: soggetti istituzionali (enti pubblici, ministeri, università e ordini professionali, legittimati per natura nell’ambito sicurezza); soggetti privati accreditati presso le autorità competenti – Regioni o Province Autonome; altri soggetti quali fondi interprofessionali, organismi paritetici, associazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori, abilitati per specifici ambiti o settori di riferimento.
La formazione può essere svolta in aula, videoconferenza sincrona o in e-learning, ma quest’ultima modalità è consentita solo per alcuni moduli.
3. LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI E IL TESTO UNICO 81/2008
L’ art. 33 del D.lgs 36/2021 parlando della sicurezza dei lavoratori sportivi fa un richiamo diretto al Decreto legislativo 81/2008:
“Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1. L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il capoverso evidenziato è molto importante perché opera una importante distinzione nei confronti dei sodalizi che hanno come collaboratori lavoratori sportivi con reddito annuale inferiore a 5000,00 euro. In questo caso si applica l’art. 21, comma, del Decreto legislativo 81/2008 (articolo che si applica anche ai lavoratori autonomi) che prevede il diritto di usufruire della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro ma a proprie spese. Quindi avremo due realtà:
a) sodalizi che hanno come collaboratori dipendenti e collaboratori co.co.co. sopra 5000 euro di reddito annuo, con piena applicazione del Testo Unico 81/2008 e obbligo di conseguire l’attestato di certificazione, che testimonia il completamento dell’obbligo formativo prescritto.
b) sodalizi che hanno come collaboratori esclusivamente co.co.co. fino a 5000 euro di reddito annuo, collaboratori autonomi e volontari (regime per la sicurezza molto semplificato rispetto agli obblighi di formazione e la nomina delle figure per la sicurezza).
La materia non è certo semplice e preme sottolineare che – indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori – il Legale Rappresentante (Presidente) della ASD/SSD è sempre responsabile della tutela di tutte le persone presenti dell’impianto sportivo, volontari, spettatori e atleti (artt. 2024 e 2050 del codice civile).
Tali responsabilità generali si sostanziano in compiti specifici per la Sicurezza, definiti dal Testo Unico nei punti: Art. 15 – Misure generali di tutela Art. 16 – Delega di funzioni Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
In conclusione: in primo luogo ogni rappresentante legale di sodalizio dovrebbe formarsi sugli aspetti generali di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 per capire – in base alle caratteristiche della sua struttura e alla tipologia di collaborazioni – quali adempimenti sono necessari; in secondo luogo partecipare alla formazione sulla sicurezza come Datore di lavoro può essere un importante strumento per gestire in modo attento e consapevole il sodalizio indipendentemente dall’obbligo di legge.
Il tema della sicurezza è trattato nel Corso ACSI per Dirigente Sportivo (il modulo non sostituisce la formazione obbligatoria in materia) https://www.acsi.it/disponibile-nuovo-corso-online-per-dirigente-sportivo/