NUOVE REGOLE PER i RIMBORSI SPESA ANALITICI

I commi 81 e 84 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n.207 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2024) hanno modificato gli articoli 51 e 54 del Testo unico dell’imposta sui redditi (TUIR) intervenendo sui rimborsi spese per le trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi.

La norma si riferisce ai rimborsi analitici ovvero rimborsi corrisposti a fronte della presentazione di spese documentate con fatture, ricevute o altri documenti giustificativi, conosciuti anche come rimborsi a piè di lista

Dal 1° gennaio 2025:

  • i rimborsi delle spese c.d. analitici per il trasporto pubblico di linea (treni, aerei, tram, traghetti, etc.) sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, potranno essere pagati in contanti, presentando il titolo di viaggio (inerente e coerente) per il quale si richiede il rimborso. Tali rimborsi con costituiscono reddito per il percipiente.
  • i rimborsi delle spese c.d. analitici per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ristorante, albergo, taxi, NCC, pedaggi autostradali, schede carburante, etc.) sostenute da lavoratori dipendenti o autonomi, e a loro rimborsate dal datore di lavoro o dal committente, continueranno a non formare il reddito di chi riceve tali rimborsi solo se le spese sono state effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, app, bancomat, etc.). In questo caso il lavoratore deve consegnare, oltre al documento di spesa anche il documento comprovante l’effettivo pagamento da parte propria (es. fattura albergo + ricevuta del bancomat intestato al proprio conto).
  • Il datore di lavoro deve pagare tale rimborso sempre con strumenti tracciabili.

Questa norma si applica anche al lavoro sportivo?

Le interpretazioni più diffuse dicono di si in quanto — fino ad oggi – per quanto riguarda la materia dei rimborsi analitici per i co.co.co sportivi e per i collaboratori amministrativi gestionali (con la riforma introdotta dal d.lgs 36/2021 assimilati al regime dei redditi di lavoro dipendente) si seguiva il regime del TUIR ora novellato, e quindi si applicherebbe anche la modifica di tale regime. Per quanto riguarda le modifiche che si applicano ad ogni lavoratore autonomo con Partita IVA, si considerano in vigore indipendentemente dal fatto se quest’ultimo operi in ambito sportivo o meno.

SI ATTENDONO CHIARIMENTI SPECIFICI DA PARTE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE , NELL’ATTESA SI CONSIGLIA DI APPLICARE LA NUOVA NORMA COME SCELTA PRUDENZIALE

In merito alla TRACCIABILITA’ si ricorda che – anche nei casi ove non fosse obbligatoria – è sempre consigliabile per il sodalizio fare pagamenti con strumenti tracciabili, al fine di provare il requisito di “trasparenza“ e “corretta gestione“ sia nei confronti dei propri associati che nei confronti degli enti di controllo istituzionali e pubblici.

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