Con l’inizio del nuovo anno i sodalizi che avevano fatto contratti di collaborazione con scadenza dicembre 2025 si trovano a dover compiere una serie di adempimenti per istruttori e tecnici per i quali hanno scelto la forma del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ai sensi del d.lgs. 36/2021.
Ricordiamo che tale tipo di contratto può avere anche una durata diversa dall’anno solare – esempio coincidere con la stagione sportiva – e una durata inferiore o superiore ai 12 mesi in base alla volontà delle parti; quindi alcuni adempimenti sono collegati alla data di inizio e fine dell’incarico, altri adempimenti sono collegati alla fiscalità annuale.
Il sodalizio – nella veste di datore di lavoro – può decidere di utilizzare le funzioni attive sul Registro RASD per compiere tutta una serie di adempimenti oppure utilizzare le vie ordinarie tramite il supporto di un professionista abilitato.
Ecco una sintesi, ricordiamo queste procedure riguardano i co.co.co. sportivi, sono escluse le collaborazioni amministrativo-gestionali che invece devono seguire le procedure ordinarie.
ADEMPIMENTI PER L’INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO
1) Comunicazione di inizio rapporto nella sezione “lavoro” del registro RASD: va fatta entro il 30 del mese successivo alla data di inizio rapporto di lavoro citata nel contratto anche per contratti inferiori a 5.000 euro annui. Si utilizza la sezione UNILAV SPORT. Oltre ai dati fiscali occorre indirizzo e titolo di studio del lavoratore, data inizio e data fine del rapporto, compenso complessivo presunto. La comunicazione viene trasmessa in automatico al Centro per l’Impiego e all’INPS. L’obbligo della comunicazione riguarda anche FSN, DSA, EPS, CONI, CIP E Sport e Salute.
2) Verificare validità del certificato antipedofilia: per i collaboratori che lavorano a stretto contatto continuativo con minori. Il certificato è valido fino alla fine del rapporto di lavoro, quindi se si sta facendo un “nuovo contratto” alla stessa persona risulta scaduto, se si sta facendo la “proroga” del precedente contratto (nessun giorno di intervallo tra i due incarichi) il certificato è ancora valido.
3) Verificare validità della qualifica: nel caso di istruttori e tecnici il tesserino tecnico deve essere valido e con una qualifica coerente con la disciplina insegnata.
4) Verificare per collaboratori che sono anche dipendenti della Pubblica Amministrazione: di avere ricevuto l’autorizzazione preventiva da parte dell’ufficio competente nel caso di compensi superiori a 5000 euro annui, oppure di avere fatto la comunicazione preventiva nel caso di compensi inferiori a 5000 euro annui.
5) Tesserare il collaboratore con il sodalizio datore: al fine di garantire la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi (art. 34 del d.lgs. 36/2021), tale tutela sostituisce per il co.co.co. sportivo l’obbligo di assicurazione INAIL.
6) Richiedere il certificato medico per attività sportiva incorso di validità: questo riguarda i collaboratori che svolgono una prestazione fisica affine agli atleti (es. istruttore); per quanto riguarda altri controlli medici le disposizioni devono essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, così come stabilisce l’art.32 del D.Lgs. 36/2021. Questa norma va coordinata con le norme generali che si applicano per la tutela della salute dei lavoratori, in particolare il D.Lgs. 81/2008, con la notazione che per i lavoratori sportivi con compensi non superiori a 5.000 euro annui tale sorveglianza sanitaria è facoltativa; ciò non toglie che la tutela della salute generale rimane obbligatoria e buona misura cautelativa sarebbe verificare in modo adeguato la valutazione dei rischi in modo che il datore/rappresentante legale del sodalizio possa compiere le scelte più adeguate anche per tutelare la propria responsabilità.
ADEMPIMENTI PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI
7) Indicazione dei compensi erogati nella sezione “compensi” del registro RASD: va inserito ogni singolo compenso pagato. Va fatto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’effettivo pagamento indicando importo e data effettiva del pagamento, che deve essere eseguito con bonifico o altri mezzi tracciabili. Il pannello consente il calcolo automatico per il pagamento degli eventuali contributi INPS dovuti per redditi annui superiori a 5.000 euro (dato ottenuto dalla dichiarazione resa dal lavoratore), con la ripartizione delle quote 2/3 a carico del datore e 1/3 a carico del lavoratore (la quota Inps a carico del lavoratore viene trattenuta dal datore che la versa, insieme alla quota di sua spettanza, il mese successivo con il modulo F24).
8) Elaborazione automatica del modulo F24 nella sezione “stampa F24” del registro RASD: per il pagamento di eventuali contributi INPS. Il modulo generato deve essere completato a cura del datore con i dati relativi alla sede INPS di appartenenza e matricola del sodalizio. Gli eventuali contributi INPS dovuti vanno pagati (il pagamento non si fa tramite RASD) con il modulo F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla data di pagamento del compenso al quale si riferiscono.
9) Elaborazione e invio comunicazioni mensili UNIEMENS nella sezione “UNIEMENS” del registro RASD: solo per compensi superiori a 5.000 euro annui (fonte circolare INPS n. 88 del 31/10/23) entro l’ultimo giorno del mese successivo al pagamento effettuato. L’invio può essere fatto dal legale rappresentante del sodalizio o da suo delegato creando un file con i dati del RASD grazie a un apposito software di controllo per creare il file per invio. Sia l’accredito che il software di controllo si effettuano tramite il portale INPS. In alternativa si può chiedere supporto a un professionista abilitato.
10) Elaborazione e invio LUL (Libro Unico del Lavoro) entro il 30 giorni dalla fine dell’anno solare di riferimento. Attualmente non è ancora attiva la specifica sezione del RASD che era stata preventivata per il 31 ottobre 2023; la circolare n. 1 del 30 gennaio 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), aveva il sospeso il termine del 30 gennaio 2024 per l’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dei contratti co.co.co. sportivi riferiti al 2023; successivamente non sono intervenuti altri chiarimenti o disposizioni in materia, pertanto si consiglia di consultare e chiedere supporto a un professionista abilitato.
ADEMPIMENTI ANNUALI CHE NON SI FANNO TRAMITE RASD
1) Cedolino paga: per i collaboratori sportivi che percepiscono compensi annui superiori a 15.000,00 euro dovrà essere emesso il cedolino paga e servirà un professionista abilitato per le pratiche relative.
2) Certificazione Unica (CU): Il sodalizio, in qualità di sostituto di imposta, rilascia al lavoratore e trasmette alla Agenzia delle Entrate il modello C.U. entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello per il quale si presenta la dichiarazione dei redditi erogati; termine che è prorogato al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730 (esempio: reddito sportivo fino a 5000 euro). Tale adempimento deve essere affidato a professionista abilitato.
3) Dichiarazione 770: ll sodalizio, in qualità di sostituto di imposta, trasmette alla Agenzia delle Entrate la dichiarazione entro 31 ottobre dell’anno successivo a quello per il quale si presenta la dichiarazione delle ritenute Irpef operate. Tale adempimento deve essere affidato a professionista abilitato.
4) Entro il 30 gennaio di ogni anno, le ASD/SSD devono comunicare alle amministrazioni pubbliche di appartenenza i compensi (CoCoCo) erogati nell’anno precedente ai propri lavoratori sportivi dipendenti pubblici. Questa comunicazione annuale cumulativa riguarda solo i rapporti di lavoro sportivo con compensi complessivi superiori a 5.000 euro annui.