POS E REGISTRATORE Di CASSA

Dal 1° gennaio 2026 diverrà obbligatorio collegare i terminali POS ai registratori di cassa telematici tramite il portale della Agenzia delle Entrate.

La norma in questione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74-77, Legge n. 207/2024), e trova ora concreta applicazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025, che definisce modalità, tempistiche e strumenti tecnici necessari per l’attuazione della misura.

Questo obbligo riguarda le ASD e SSD già dotate di POS? NO.
L’obbligo riguarda esercenti, commercianti al dettaglio, artigiani e professionisti che utilizzano registratori telematici e accettano pagamenti elettronici. Sono inclusi anche i soggetti che adottano soluzioni software di incasso evolute, purché rientrino nel perimetro dei corrispettivi commerciali.

Tuttavia quando l’associazione è titolare di partita Iva e svolga “attività non connesse” alla attività istituzionale, il collegamento tra POS e registratore di cassa è obbligatorio, in quanto le attività commerciali non connesse agli scopi istituzionali vengono assimilate a quelle d’impresa. E ’possibile utilizzare un Registratore di Cassa Telematico (RT) configurato per il regime L. 398/91, separando le attività (istituzionali vs. commerciali) ed emettere fattura elettronica per le operazioni imponibili non esonerate.

Altro discorso è – invece – quello relativo all’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, già in vigore, di cui si fornisce un breve riepilogo.

Le ASD e SSD hanno l’obbligo di dotarsi di POS?

L’obbligo di dotarsi di un POS – o altro strumento di pagamenti elettronici – è stato inserito dall’art. 15 del D.L. 179/2012, successivamente l’art. 18 comma 1 del dl 36/2022 – il cosiddetto decreto PNRR2 – che ha introdotto, contestualmente, le sanzioni amministrative nel caso in cui non si assicuri la possibilità di effettuare il pagamento con tale modalità:

  • un importo fisso di 30 euro a transazione rifiutata
  • un importo variabile pari al 4% del valore della transazione rifiutata.

La norma stabilisce che l’obbligo riguarda “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi”.
Attenendosi a questa definizione, si può desumere a livello interpretativo che:

  • sono escluse le associazioni che percepiscono esclusivamente quote di adesione associativa e contributi liberali;
  • sono escluse le ASD con solo codice fiscale che realizzano servizi inerenti alle attività istituzionali (ad esempio la quota di iscrizione a un corso o a una manifestazione sportiva), dietro corrispettivo specifico versato dai propri soci; in quanto Tali corrispettivi – pur se attinenti a dei servizi – sono “decommercializzati” (art. 148 TUIR). Alcuni consigliano, come atteggiamento prudenziale, di dotarsi di tale sistema di pagamento anche in questo caso, anche perché può essere utile per altri motivi che poi vedremo e viene incontro a una modalità di pagamento ormai molto diffusa;
  • sono escluse le ASD e SSD che applicano il regime forfettario di cui alla Legge 398/1991 in quanto soggetti esonerati dalla certificazione dei corrispettivi (scontrini/ricevute) e dalla trasmissione telematica per le attività istituzionali e quelle commerciali connesse agli scopi istituzionali.

Attenzione agli Enti del terzo Settore:

dal 1 gennaio 2026 la legge 398/1991 potrà essere applicata solo da ASD e SSD non iscritte al RUNTS. Per gli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS, si applicheranno, infatti, gli articoli 80 e 86 del Codice del Terzo Settore (CTS – D.Lgs. 117/2017).

L’art. 80 disciplina il regime forfettario IVA per gli ETS generici, mentre l’art. 86 stabilisce il regime forfettario semplificato (IRES, IRAP e IVA) riservato alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (ODV). Le APS e le ODV che hanno optato per il regime forfettario di cui all’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017, potranno continuare ad avvalersi della dispensa dall’emissione dello scontrino fiscale; conseguentemente saranno anch’essi esentati dal nuovo obbligo di collegamento del POS con il registratore telematico.

Adozione del POS e “pagamenti tracciati”

Si è detto che l’adozione di strumenti che consentono il tracciamento dei pagamenti – tra i quali rientra l’uso del POS – può essere obbligatorio o molto utile per alcuni vantaggi fiscali.

Si considerano pagamenti tracciati: le carte di credito, le carte di debito, le carte prepagate (anche ricaricabili), i bonifici (banca, posta o tramite app), gli assegni, i sistemi digitali di pagamento tramite piattaforme e app.

Quando è necessario utilizzare un sistema di pagamento tracciabile:

  • le erogazioni liberali in denaro in favore delle ASD e SSD dilettantistiche per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro possono essere detratte dal donatore solo se fatte con mezzi tracciabili;
  • la Legge di bilancio 2020 (legge 27/12/2019 n. 160) ha previsto che le spese per attività sportive praticate dai minori sono detraibili ai fini IRPEF solo se pagate mediante strumenti tracciabili; questo aspetto riguarda sia le SSD che le ASD (anche se dotate di solo codice fiscale) e si applica alle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni per la pratica sportiva per un importo non superiore a 210 euro annuali (art. 15, comma 1, lett. i-quinquies del Tuir);
  • l’art. 25 comma 5 della l. 133/1999 prevede per le associazioni e le società sportive in regime 398/1991 l’obbligo di effettuare transazioni tracciabili per importi pari o superiori a 1.000 euro.

A conclusione di questo riepilogo è importante ricordare che ogni movimento contabile da parte del sodalizio – in entrata e uscita – effettuato con strumenti tracciabili, anche quando non è un obbligo, costituisce elemento di valutazione positiva in caso di verifiche e controlli, in quanto considerato indice di buona gestione contabile e di trasparenza.

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