RENDICONTO PER CASSA AGGREGATO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il 21 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto che consente di attuare un importante articolo del D.Lgs. 117/2017 in materia di contabilità semplificata per gli Enti del terzo Settore – sia privi che dotati di personalità giuridica (tra questi le APS e le ASD-APS iscritte al RUNTS) – che abbiano registrato nell’esercizio di riferimento un volume di entrate pari o inferiori a 60.000 euro. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/21/26A01414/SG

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 febbraio 2026 “Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro”.

Definizioni da ricordare:

Criterio di cassa: le scritture contabili registrano le entrate e le uscite effettivamente incassate e pagate nell’esercizio finanziario, rileva l’effettivo momento dell’incasso e del pagamento.
Criterio di competenza: le entrate e le uscite vengono registrate sulla base dell’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.

ARTICOLO DI LEGGE OGGETTO DEL NUOVO DECRETO

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117(Codice Terzo Settore), Art. 13, come modificato dalla Legge 104/2024 “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”,

Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.

5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3.

6. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

QUALE SEMPLIFICAZIONE CONTABILE SI APPLICA

Come si vede dai commi 2-bis e 3 evidenziati nel precedente paragrafo, il decreto rende ora operativa la facoltà introdotta dalla Legge 104/2024 di redigere il rendiconto per cassa in forma aggregata per gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro.

La semplificazione riguarda gli enti con personalità giuridica che senza personalità giuridica. In questa tipologia di rendiconto le entrate e uscite vengono raggruppate in macro-categorie. A tale scopo è stato istituito uno schema specifico da utilizzare denominato “Modello E” (molto simile al “Modello D” utilizzato per il rendiconto di cassa ordinario) dove è sufficiente riportare il totale delle entrate e uscite relative alle voci principali (es. attività di interesse generale, attività diverse, raccolte fondi, ecc.) senza dover indicare gli importi di ogni sottovoce.

Ove lo ritenga opportuno, l’ente può comunque adottare una forma più analitica di rendicontazione, fermo restando il rispetto della disciplina applicabile.

Rimane invariato l’obbligo di:

· Tenuta di scritture contabili sottostanti (prima nota di cassa e banca).

· Redazione di una annotazione o relazione che illustri le attività svolte.

· Deposito telematico al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

· Approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci.

· Redazione di rendiconti specifici per le raccolte fondi occasionali.

DA QUANDO SI APPLICA

L’art. 3 del Decreto che stiamo illustrando stabilisce: “Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione.”

Questo significa che gli per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, la modalità aggregata sarà utilizzabile a partire dal rendiconto relativo all’esercizio 2026, da approvare nel 2027; per l’esercizio 2025 resta applicabile il rendiconto per cassa ordinario.

La procedura da seguire è:

· Predisposizione del rendiconto: a cura del consiglio direttivo/organo di amministrazione;

· Approvazione assembleare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il 30 aprile per esercizi solari);

· Deposito al RUNTS: entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il 30 giugno), tramite la piattaforma telematica predisposta https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ oppure tramite la rete associativa (ETS) di appartenenza, nel nostro caso è l’ACSI.

Per gli ETS il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare le scadenze vanno calcolate con riferimento alla data di inizio e fine esercizio. Ipotizzando un esercizio sociale che va dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026:

· Approvazione assembleare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il 30 ottobre);

· Deposito al RUNTS: entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (ovvero entro il 30 dicembre), tramite la piattaforma telematica predisposta https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ oppure tramite la rete associativa (ETS) di appartenenza, nel nostro caso è l’ACSI.

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