Art. 24 d.lgs. 36/2021– Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi “Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Suddetto decreto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLO SPORT DECRETO 8 GENNAIO 2025
Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati. (25A01495) (GU Serie Generale n.57 del 10-03-2025) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/10/25A01495/SG
In particolare l’articolo 2 recita:
“Art. 2 Ambito di applicazione
1 – Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, si svolgono in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, in conformità alle previsioni del presente decreto, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall’ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all’albo professionale.
2 – Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri.”