SI POSSONO PAGARE I COLLABORATORI IN CONTANTI?

L’uso dei contanti per i pagamenti da parte di una ASD o SSD è un argomento che è stato già trattato ma vogliamo riprenderlo con un focus specifico per il pagamento dei collaboratori.

Sono due i principi normativi che vanno applicati:

– Il generico limite dei pagamenti in contante

– Il limite che si applica nell’ambito delle normative per i rapporti di lavoro.

In via generale per il 2026 si continua ad applicare il limite di 5000 euro per i pagamenti in contanti, limite fissato dal Decreto Aiuti-quater (Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176), convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6. Questo limite ha come riferimento normativo principale l’art. 49 del Decreto Legislativo 231/2007 in materia di antiriciclaggio.

LIMITE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI PER ASD E SSD

Per le ASD e SSD il limite è più basso e continua a essere fissato a 1000 euro, superato tale importo è sempre obbligatorio fare pagamenti tracciabili.

Lo prevede l’art. 25 comma 5 della L. 133/1999, specificando che per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, i pagamenti in favore di queste e i versamenti da queste effettuati, se di importo pari o superiore a 1000 euro, debbano essere eseguiti tramite conti correnti bancari o ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Nel caso di violazione di questa norma si applica l’art. 11 del d.lgs. 471/1997 in materia sanzionatoria tributaria non penale, che infligge la sanzione amministrativa da 250 euro a 2000 euro.

Il Decreto Legislativo n. 33/2025 sembrava avere abrogato tale limite ma successivamente il decreto n. 192/2025 lo ha ripristinato (probabilmente eliminato per un refuso).

Questo limite si applica ad ogni tipo di pagamento: rapporti di lavoro, acquisti, bollette ecc.

COLLABORATORI DIPENDENTI E CO.CO.CO (COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE)

Il d.lgs. 36/2021 dando qualificazione e spessore alla figura del “lavoratore sportivo” ha introdotto tutta una serie di obblighi e adempimenti tipici del datore di lavoro a carico delle ASD e SSD, tra questi gli adempimenti rispetto ai pagamenti.

Ne deriva che è obbligatorio pagare solo con mezzi tracciabili i compensi – e ogni anticipo – relativi ai rapporti di lavoro subordinato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tale obbligo è in vigore dal 1° luglio 2018; art. 1 comma 910 e 911 della L. 205/2017). La legge non collega il divieto all’importo versato: la retribuzione non può essere corrisposta in contanti direttamente al lavoratore qualunque sia la cifra pagata. Le forme ammesse dalla legge sono:

· bonifico sul conto indicato dal lavoratore;

· strumenti di pagamento elettronico;

· pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

· assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un delegato.

Il tracciamento della operazione – conservandone la idonea documentazione – serve anche a darne prova certa perché in caso di verifica ispettiva la ricevuta firmata o la busta paga non viene considerata come attestazione sufficiente. In caso di contestazione è prevista una sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro. Attenzione! La Corte di Cassazione con l’ordinanza 6633/2026 ha chiarito che il divieto di pagamento non tracciato della retribuzione si applica a ogni singola erogazione con natura retributiva e che la sanzione si rinnova ogni volta che il datore paga in contanti; in termini pratici se la ASD o SSD paga il compenso in contanti per tre mesi consecutivi si espone a tre contestazioni e a tre sanzioni distinte. Stesso orientamento era già stato affermato dall’Ispettorato per il Lavoro. Inoltre viene sanzionato anche il caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro.

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. n. 4538 del 22.05.2018, chiarisce che per i rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale – non richiamati espressamente dal comma 912 della L.205/2017 – non sussiste il divieto assoluto del pagamento in contanti ma va comunque rispettato il limite dei 1000 euro quando il committente sia una associazione o società sportiva dilettantistica.

Pensiamo a un istruttore che vada a svolgere qualche ora di sostituzione presso un centro sportivo, il compenso per tale attività occasionale potrebbe non superare i 100 euro e quindi potrebbe essere pagato in contanti (sempre con regolare ricevuta e quietanza di pagamento); di contro un impegno che comporta un pagamento di 1050 euro andrebbe fatto categoricamente con mezzi tracciabili, pur se relativo a una attività occasionale magari durata solo una settimana.

COLLABORAZIONI DA PARTE DI PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA

Il pagamento di una fattura relativa alla prestazione di lavoro di un collaboratore con partita IVA può essere fatto in contanti ma sempre con il limite massimo dei 1000,00 euro previsto per ASD e SSD. Ricordiamo che i liberi professionisti, anche in regime forfettario, adottano il sistema di fatturazione elettronica quindi l’Agenzia delle Entrate ha accesso alla totalità delle transazioni effettuate da parte di imprese e privati.

RIMBORSI FORFETTARI AI VOLONTARI

L’art.29 del d.lgs. 36/2021 riconosce stabilisce che: “Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso.”

I volontari non sono lavoratori retribuiti, pertanto tale rimborso pur se registrato nel RASD non è equiparabile a uno stipendio e non è soggetto all’obbligo di pagamento tracciabile. Trattandosi di un importo inferiore a 1000 euro di fatto è possibile un eventuale pagamento in contanti.

EROGAZIONE DI PREMI

Il regime dei “Premi Sportivi” è stato introdotto con l’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. 36/2021:

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Il “Premio Sportivo” è un riconoscimento, una regalia, per il raggiungimento di un risultato o di un obiettivo, pertanto è da escludersi ogni pre-accordo di tipo contrattuale, ovvero non deve essere collegato alla retribuzione come parte provvigionale o premi di risultato.

I premi sportivi possono essere erogati ad atleti e tecnici indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione, gratuita od onerosa, che hanno con l’erogante, siano essi co.co.co. sportivi, autonomi con partita IVA o volontari.

Non hanno natura di retribuzione da parte della ASD o SSD e si applica il limite dei pagamenti in contanti qualora eccedessero l’importo dei 1000 euro.

Sul tema dei premi sportivi si legga anche: https://www.acsi.it/aggiornamento-su-i-premi-sportivi-reintrodotta-lesenzione-della-ritenuta-alla-fonte-fino-a-30000-euro/

Attenzione: in via cautelativa è buona prassi utilizzare il più possibile mezzi tracciabili di pagamento, anche per quei casi ove non sussiste un obbligo di legge – sia per avere strumenti probatori in caso di contestazioni sia per una gestione maggiormente trasparente verso associati e fisco.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This