La Riforma dello Sport, in vigore dal 1° luglio 2023 ha riordinato la disciplina dei rapporti di collaborazione con le ASD/SSD qualificando gli stessi come forme di lavoro e le ASD/SSD come dei veri e propri datori; da questo presupposto nasce l’applicazione di tutta una serie di tutele tipiche in materia di “sicurezza sul lavoro”.
Quali norme si applicano ai sodalizi
Il D.Lgs. 36/2021 lo prevede con gli articoli 32 e 33:
Art. 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1. L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
1. L’attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all’articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’art. 33 parlando delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ci rimanda al Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); il Testo è stato emanato nel 2008 e ha subito, nel corso degli anni, notevoli modifiche ed integrazioni.
Il Legale rappresentante del sodalizio è sempre responsabile
La prima cosa da sottolineare è che indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori il Legale Rappresentante (Presidente/Amministratore) della ASD/SSD è sempre responsabile della tutela di tutte le persone presenti dell’impianto sportivo, lavoratori, volontari, spettatori, atleti, frequentatori occasionali (art. 2043 e 2050 del codice civile). La ASD o SSD è tenuta a garantire la sicurezza di chiunque acceda ai locali, a qualsiasi titolo, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza.
Più specificamente nei confronti dei collaboratori retribuiti questa responsabilità significa:
· Valutare i rischi per la sicurezza e la salute e attuare misure per prevenirli o ridurli al minimo.
· Obbligo di diligenza nella predisposizione di ogni cautela e adozione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore
· Obbligo di informare i partecipanti alle attività sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute che le suddette attività comportano.
La responsabilità sussiste anche nei confronti volontari:
· Obbligo di assicurare i volontari sportivi presso ASD e SSD per la responsabilità civile verso terzi (RCT). (art. 29 comma 4, D.Lgs. 36/2021)
· Per il Terzo Settore obbligo di assicurare i volontari contro infortuni, malattie e per la responsabilità civile (art. 18 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017)
· Obbligo di informazione: fornire al volontario che opera nell’ambito della ASD o SSD dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre vanno adottate le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. (D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 – art. 3 bis)
Prevenzione e valutazione dei rischi – Il DVR
Proviamo a dare una definizione del concetto di “sicurezza sul lavoro”: insieme delle misure preventive e protettive da adottare per gestire al meglio, la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l’esposizione ai rischi connessi all’attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali, tutelando l’integrità sia fisica che psichica del lavoratore.
La PREVENZIONE poggia sulla CONOSCENZA DEL POSSIBILE RISCHIO.
Quindi è sempre consigliabile, anche quando non è obbligatorio per legge, prevedere una valutazione dei rischi collegati all’ambiente e alle attività svolte e da tale valutazione ricavare anche indicazioni per implementare le misure di prevenzione e protezione.
Ogni rappresentante legale di un sodalizio dovrebbe conoscere gli aspetti generali di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 per capire – in base alle caratteristiche della sua struttura e alla tipologia di collaborazioni – quali adempimenti sono necessari; in secondo luogo – anche nei casi ove non ne sia obbligato – partecipare alla formazione sulla sicurezza come Datore di lavoro può essere un importante strumento per gestirla in modo attento e consapevole.
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è il documento previsto dal D.Lgs. 81/2008 che analizza i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Deve contenere la relazione sulla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione/protezione, le procedure per l’attuazione e i ruoli dell’organizzazione. Deve essere aggiornato in caso di modifiche al processo produttivo, nuovi macchinari o infortuni. Il Presidente/rappresentante legale del sodalizio può redigere il DVR da solo se ha frequentato l’apposito corso di formazione come RSPP (art. 17, D.Lgs. 81/08.) Il nuovo Accordo Sato Regioni fissa per il Datore di Lavoro che svolge il ruolo di RSPP un Corso base di 16 ore e un aggiornamento di 8 ore quinquennale. In ogni caso – fatto in autonomia o tramite consulenti – la firma finale sul DVR spetta al Datore in qualità di unico responsabile (indelegabile). Gli organi di vigilanza deputati alla verifica del rispetto degli obblighi sulla sicurezza, sono le ASL e le articolazioni territoriali dell’INL, cosa succede concretamente in caso di verifica? Abbiamo avuto casistiche dove la presenza del DVR è stata chiesta al sodalizio indipendentemente dalla composizione e tipologia delle risorse umane e collaboratori; un dato che ci fa riflettere. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non ha una scadenza; deve essere aggiornato immediatamente in caso di modifiche sostanziali al processo produttivo, all’organizzazione del lavoro, nuove tecnologie, infortuni significativi o risultati della sorveglianza sanitaria; è buona prassi ma non obbligatorio per legge rivederlo almeno ogni 3-4 anni per garantire che rifletta la realtà aziendale. Il suo costo – considerando la ASD o SSD come impresa a rischio medio-basso- può partire dal minimo di 150 euro compilabile anche on line a importi di circa 300 euro.
Come si deve comportare una ASD o SSD rispetto alla normativa del D.Lgsl 81/2008?
Per quanto riguarda questo punto in ambito sportivo si deve tener conto del combinato disposto dei già citati art. 32 e 33 del D.Lgs. 36/2021 e dei riferimenti legislativi da questi disposti, ovvero il riferimento D.Lgs. 81/2008.
Rileggiamo l’ultimo capoverso dell’art. 33 che parlando della sicurezza dei lavoratori sportivi recita quanto segue:
“Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il passaggio evidenziato è molto importante perché opera una importante distinzione rispetto a due situazioni concrete:
a) sodalizi che hanno come collaboratori esclusivamente co.co.co. fino a 5000 euro di reddito annuo, collaboratori autonomi e volontari; con un regime per la sicurezza molto semplificato rispetto agli obblighi di formazione e la nomina delle figure per la sicurezza.
b) sodalizi che hanno come collaboratori dipendenti, collaboratori gestionali-amministrativi e collaboratori co.co.co. sopra 5000 euro di reddito annuo; con piena applicazione del Testo Unico 81/2008 e obbligo di conseguire l’attestato di certificazione, che testimonia il completamento dell’obbligo formativo prescritto.
a) SODALIZI CHE HANNO COME COLLABORATORI ESCLUSIVAMENTE CO.CO.CO. FINO A 5000 EURO DI REDDITO ANNUO, COLLABORATORI AUTONOMI E VOLONTARI
· generico esonero dall’obbligo di redazione del DVR e dalla individuazione delle varie figure preposte alla sicurezza come definite dal D.Lgs. 81/2008
· il lavoratore deve utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
· il lavoratore deve munirsi di eventuali dispositivi di protezione individuale, utilizzandoli conformemente alle disposizioni normative vigenti;
· il lavoratore può beneficiare della sorveglianza sanitaria (oneri a proprio carico)
· il lavoratore può partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte (oneri a proprio carico)
· Il datore deve verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione (diploma e tesserino tecnico)
· Il datore deve comunicare (dovere di informazione) i rischi interferenti o propri dei luoghi di lavoro
· Il datore deve fornire attrezzature a norma ove necessarie per lo svolgimento dell’attività
· Il datore deve coordinare le attività svolte dai lavoratori autonomi
· Il datore può sottoporre i collaboratori alla visita medica dal Medico Competente nominato dalla ASD/SSD presso cui lavora per ottenere la relativa idoneità sanitaria (Circolare dell’Ispettorato del Lavoro del 25/10/2023)
· Il datore può assicurare un’adeguata formazione del collaboratore sui rischi potenziali legati alle mansioni affidate (Circolare dell’Ispettorato del Lavoro del 25/10/2023)
b) SODALIZI CHE HANNO COME COLLABORATORI DIPENDENTI, COLLABORATORI GESTIONALI-AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI CO.CO.CO. SOPRA 5000 EURO DI REDDITO ANNUO:
Applicazione completa di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008:
· Redigere il DVR o documento di valutazione dei rischi; questo adempimento è a carico del datore di lavoro, che può avvalersi di consulenti esterni
· Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.). Il RSPP può coincidere con il datore di lavoro oppure il datore di lavoro può designare un RSPP esterno. Insieme alla valutazione dei rischi, la designazione del RSPP è tra i compiti più importanti (e indelegabili) del datore di lavoro
· Individuare i preposti – attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008. – si tratta di quelle persone che in ragione delle competenze professionali acquisite coordinano e controllano il regolare svolgimento delle attività lavorative (ad esempio l’allenatore e l’istruttore sono preposti)
· Nominare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (ove richiesto)
· Nominare gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso (vanno fatti appositi corsi di formazione – informazione)
· Erogare un corso di formazione a tutti i lavoratori il cui programma varia in base ai rischi realmente presenti in azienda
· La formazione deve riguardare:
– I rischi specifici del posto di lavoro
– Le misure di prevenzione e protezione
– I comportamenti sicuri da adottare
· In caso di cambiamenti significativi nell’organizzazione del lavoro o nelle modalità operative, la formazione deve essere rinnovata o aggiornata
· Nominare il medico competente se previsto dal DVR. Questo effettuerà le visite mediche preventive e periodiche ai lavoratori (sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgsl. 81/2008). Attenzione: la sorveglianza sanitaria è eseguita non per i rischi dovuti all’attività sportiva in sé (dato che questi ultimi sono demandati al controllo del Medico specialista in Medicina dello Sport con relativa idoneità rilasciata in seguito a visita medico sportiva) bensì per altre situazioni
· Se necessario, procedere con la consegna dei dispositivi di protezione individuali, ad es. guanti, scarpe, i quali permettono di ridurre i danni che i dipendenti potrebbero subire sui luoghi di lavoro.
E’ importante sottolineare la differenza tra l’obbligo di “informazione “e l’obbligo di “formazione” Questo secondo obbligo è stato aggiornato dall’Accordo Stato Regioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. Le novità riguardano i contenuti, l’organizzazione didattica e i requisiti di chi eroga la formazione, con l’obiettivo di garantire standard elevati per lavoratori, dirigenti e tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale. E’ possibile approfondire l’argomento qui: https://www.acsi.it/normativa-sicurezza-e-lavoro-sportivo-dopo-la-conferenza-stato-regioni/
Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva
Sempre l’art. 33 del D.Lgs. parla di disposizioni sulla sicurezza e salute compatibili con le modalità della prestazione sportiva, che significa?
· Valutare le caratteristiche specifiche della ASD/SSD (luoghi di attività/lavoro al chiuso e all’aperto, processo di erogazione dell’attività sportiva, coinvolgimento di atleti dilettanti, presenza o meno di spettatori, automezzi per spostamenti, attrezzature specifiche ecc.).
· Considerare normative specifiche per quella disciplina o sport (esempio piste da sci, piscine, attività con animali ecc.)
· Considerare regolamenti delle Federazioni
· Valutare il così detto «rischio consentito» dell’attività sportiva (es. nel pugilato subire dei colpi al viso e al corpo fa parte del rischio sportivo, nella pesistica il sollevare notevoli carichi fa parte del rischio sportivo ecc.)
Ulteriori attenzioni rispetto all’impianto sportivo:
· Controllare che le attività svolte e i locali siano sempre conformi alle normative vigenti.
· Se gli spazi e i locali vengano dati in concessione da un Ente Pubblico, le associazioni si impegnano a rispettare le prescrizioni d’uso stabilite dall’Ente Pubblico proprietario, che ha preventivamente valutato i rischi e progettato le misure di prevenzione necessarie
· MISURE ANTINCENDIO: – Adempimenti Generali (D.M. 03/09/2021): Valutazione del rischio incendio, elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, manutenzione periodica dei presidi (estintori, luci di emergenza), e formazione specifica per gli addetti all’antincendio – Palestre, centri sportivi, impianti con capienza >100 persone o superficie al chiuso >200 mq. devono presentare la SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco, garantire la manutenzione di estintori/uscite di emergenza e formare gli addetti. – Piccole Strutture: Se la capienza è <100 persone e la superficie <200 mq, non è necessaria la SCIA, ma la sicurezza antincendio è comunque obbligatoria.
Il tema della sicurezza è trattato nel Corso ACSI per Dirigente Sportivo (il modulo non sostituisce la formazione obbligatoria in materia) https://elearning.acsi.it/pages/corso-dirigente-sportivo.