Il 17 aprile 2025 è stato Pubblicato il terzo elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell’art. 25 comma 1-ter del d. lgs. 36/2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport.
Le due edizioni precedenti sono :
21/2/2024 primo elenco
25/7/2024 secondo elenco
17/4/2024 terzo elenco integrato completo: https://www.sport.governo.it/media/wl3kvx2u/elenco-complessivo-mansioni-1-2-e-3-decreto.pdf
Ecco il testo dell’ Art.25 D.Lgs. 36/2021: “…È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.”
Per quanto riguarda l’applicazione del mansionario si sottolinea che i sodalizi affiliati con gli EPS – per quanto riguarda la possibilità di retribuire come lavoro sportivo determinate figure di tesserati—devono prendere come riferimento l’elenco della federazione alla quale si riferisce la disciplina sportiva svolta nello specifico, nonché le caratteristiche di quel regolamento. Esempio: per chi svolge attività sportiva ginnastica si prende come riferimento il mansionario e il regolamento della FGI, per chi svolge attività sportiva judo si prende come riferimento il mansionario e il regolamento della FIJLKAM, per chi svolge attività sportiva nuoto si prende come riferimento il mansionario e il regolamento della FIN, ecc.
Si segnala la significativa presenza – a nostro parere – di queste mansioni nella attuale stesura del documento:
DOCENTI FORMATORI SPORTIVI (FEDERCUSI, FCI, FCRI, FEDERKOMBACT, FIB, FIBA, FIBS, FIC, FICK,FICR, FIDAF, FIDESM,FIC, FICK, FICR, FIDAF, FIDESM, FIQ, FIC, FICR, FIGB, FGCI, FIGH, FIN, FIP, FIPT, FIR, FIRAFT, FIS, FISBB, FISE, FISG, FISI, FISSW, FITA, FITARCO, FITAV, FITET, FITP, FITRI, FITW, FPI, FSI, UITS, VITS, FINP, FIPPS, FISDIR, FISPES, FISPIC, FPICB, FSSI)
MASSAGGIATORE SPORTIVO (FCI, FCRI, FIDAF, FIGS, FIPT, FIR, UITS, FSSI)
SAFEGUARDING OFFICER (CUSI, FIBS, FIDESM, FIH, FIRAFT)
ADDETTO ALLA SICUREZZA/ACCOMPAGNATORE DEI MINORI (FEDERCUSI, FGCI,FIH, FIS)
ASSISTENTE ATLETI PARALIMPICI E DISABILI (FEDERCUSI, FCI, FIBA, FGCI, FIH, FIJLKAM , FIPE, FIS, FISE, FISG, FITA, FSI, UITS)
Per ultimo si ricorda che l’art. 25 sovra citato prevede espressamente che un soggetto la cui qualifica professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi non può essere considerato come lavoratore sportivo, anche se fosse inserito nell’elenco del mansionario (es. il massaggiatore sportivo che di fatto è un medico o un fisioterapista iscritto al suo albo).