Il Dpcm del 4 novembre 2020 è in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo Decreto, a firma del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, comprende provvedimenti validi per tutto il territorio nazionale e alcune norme che saranno applicate a livello regionale a seconda dell’andamento della curva del contagio da Covid-19.
Ecco le nuove misure:
Coprifuoco dalle 22 – “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
Stop agli spostamenti in aree a rischio “è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dai territori”. Può riguardare intere “Regioni o parti di esse“. Nelle zone che ricadono nello scenario 4 “sono vietati anche gli spostamenti all’interno dei medesimi territori”, dunque a livello comunale e provinciale.
In zone a massimo rischio (rosse) chiusi anche i negozi “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari”. Stop quindi anche per i mercati e tutte le attività di bar e ristorazione (salvo la consegna a domicilio l’asporto consentito fino alle 22) e per le attività sportive. Resta invece consentita l‘attività motoria “in prossimità della propria abitazione” e con obbligo della mascherina e l’attività sportiva “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.
Per le aree ad alto rischio (arancioni) restano invece aperti i negozi ma chiudono bar e ristoranti. Limitato in queste zone anche “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza” salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità.
Trasporti – E’ consentito “un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento”; ciò con esclusione, però, del “trasporto scolastico dedicato”.
Lavoro – Smart working ai massimi livelli possibili, sia nella Pubblica amministrazione sia nel settore privato, e ingressi differenziati del personale. In particolare, le pubbliche amministrazioni (salvo il personale sanitario e chi è impegnato nell’emergenza) dovranno assicurare “le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato” e “con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione“. Sarà compito di ciascun dirigente di garantire il massimo livello di smart working.
Scuola – La mascherina sarà obbligatoria a scuola per i bambini delle elementari e delle medie, anche quando sono seduti al banco. “L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza – si legge nel testo – con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
Stop alle crociere – Al fine di contrastare il diffondersi del coronavirus, la bozza prevede lo stop dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Il provvedimento fa salve le crociere in atto entro l’8 novembre. E’ inoltre consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta ‘inoperosa’.
Stop ai concorsi tranne per personale della sanità – E’ prevista la “sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile”.
Sport – L’articolo 1, comma f, ricorda che “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”. “Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.
Le norme entreranno in vigore dal 5 novembre e dureranno sino al 3 dicembre.